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Regole su sciopero degli statali, il ricorso della Vpod al Tf

La risoluzione governativa del 2012 impugnata dal sindacato. Il Tribunale cantonale amministrativo trasmette l'incarto ai giudici federali: 'È di loro competenza'

La protesta del 5 dicembre 2012 contro il taglio dei salari (Ti-Press)
21 luglio 2021
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“A dispetto della sua intestazione quale ’risoluzione’, l’atto governativo rappresenta un insieme di norme giuridiche generali e astratte e non può pertanto essere impugnato dinanzi a questo Tribunale": ergo, il ricorso "è irricevibile" e “deve essere inoltrato al Tribunale federale per competenza”. Firmato Tribunale cantonale amministrativo (Tram). Che ha così trasmesso ai giudici federali l’incarto. È finito dunque al Tf – alla I Corte di diritto sociale, a Lucerna – il ricorso del sindacato Vpod contro la risoluzione del 16 novembre 2012 del Consiglio di Stato in materia di sciopero dei dipendenti cantonali.

La sentenza del Tram è della scorsa settimana. È datata 12 luglio e arriva a otto anni e passa dall’inoltro del ricorso con il quale la Vpod chiedeva al Tribunale amministrativo - come si ricorda nel recente verdetto - l’annullamento della risoluzione nella misura in cui impone un servizio minimo per le scuole di ogni ordine e grado, nonché l’obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l’adesione allo sciopero. Disposizioni che secondo il sindacato ostacolerebbero in maniera inammissibile il diritto allo sciopero, diritto riconosciuto dalla Costituzione (federale e cantonale). A detta della Vpod, l’istruzione non sarebbe da annoverare fra i settori essenziali che necessitano la garanzia di un servizio minimo, a maggior ragione se lo sciopero è circoscritto a poche ore, mentre l’obbligo di annunciarsi preventivamente al diretto superiore costituirebbe una forma di controllo: in altre parole, uno strumento di dissuasione alla partecipazione allo sciopero. Tesi respinte dal governo, per il quale le disposizioni sarebbero, anche per quel che concerne i docenti, proporzionate.

La protesta del dicembre 2012 contro la riduzione dei salari

Il ricorso era stato presentato il 3 dicembre 2012, due giorni prima della manifestazione di protesta, che aveva visto per alcune ore parte degli statali astenersi dal lavoro, contro il taglio temporaneo degli stipendi del 2 per cento prospettato dal Consiglio di Stato nel Preventivo 2013. Il Tribunale amministrativo non è però entrato nel merito delle contestazioni sollevate dal Sindacato dei servizi pubblici. Perché, si afferma nella sentenza, spetta non al Tram, bensì direttamente al Tribunale federale pronunciarsi. “Non possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo – scrivono i giudici d’Appello – le disposizioni di carattere astratto e generale, ovvero gli atti normativi. Non prevedendo il diritto ticinese alcun rimedio giuridico, gli atti normativi cantonali possono essere impugnati in quanto tali soltanto con ricorso proposto direttamente al Tribunale federale”. L’atto contestato dalla Vpod, prosegue il Tram, "è stato emanato nella forma della risoluzione e si riferisce a una cerchia (relativamente) indeterminata di persone, ossia i dipendenti cantonali”. La risoluzione “stabilisce da un lato le condizioni alle quali lo sciopero è considerato lecito e definisce la nozione di partecipazione allo stesso”. Oltre a indicare i settori nei quali occorre garantire il funzionamento minimo, “essa istituisce l’obbligo per i funzionari dirigenti o il direttore delle sedi scolastiche di assicurare l’andamento del servizio ed eventualmente designare i dipendenti incaricati di garantire un servizio minimo”. La risoluzione governativa, continua il Tram, “definisce inoltre la procedura per la gestione dell’assenza in caso di sciopero e stabilisce che il salario non è versato durante lo stesso”. Infine, commina “sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza delle disposizioni". L’atto impugnato dal sindacato, rilevano i giudici, “non costituisce un provvedimento adottato in una situazione concreta": il Consiglio di Stato “non è infatti intervenuto per regolare uno sciopero in particolare, ma ha emanato prescrizioni applicabili senza limiti di tempo in un numero indeterminato di situazioni”. Insomma, il governo ha emanato “disposizioni che non sono né sufficientemente concrete né di immediata applicazione, ma anzi hanno carattere generale e astratto”. Basti pensare, osserva il Tram, “alle condizioni fissate perché lo sciopero sia ritenuto lecito o alla nozione indeterminata di ’funzionamento minimo del servizio’ ". La portata dell’atto contestato “supera senza dubbio quella di una decisione e costituisce una componente dell’ordinamento applicabile ai dipendenti cantonali che va considerato alla stregua di un atto normativo”.

Ghisletta: ci domandiamo se quelle disposizioni non debbano essere sottoposte al voto del Gran Consiglio

Per il Tribunale amministrativo le disposizioni in materia di sciopero dei funzionari cantonali “potevano (e anzi avrebbero dovuto) senz'altro trovare inserimento nella legislazione regolante lo statuto dei dipendenti statali, come del resto avviene in altri cantoni” (al riguardo il Tram richiama “le leggi del personale” dei Cantoni Berna, Vaud, Friburgo, Lucerna e San Gallo) “oltre che a livello federale”.

«Alla luce di quest'ultima considerazione del Tribunale amministrativo ci domandiamo se le disposizioni in questione non debbano essere ancorate a una legge e quindi sottoposte al voto del Gran Consiglio – sostiene, da noi interpellato, il segretario della Vpod e deputato del Ps Raoul Ghisletta –. Con l'avvocato Mario Branda, nostro legale, valuteremo anche questo aspetto e se andare avanti con il ricorso al Tf». 

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