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Misure di compensazione Ipct, il Tf boccia il ricorso. Si voterà

I giudici di Losanna respingono le tesi di Erredipi: ‘Concedere la possibilità al popolo di esprimersi su questa spesa non viola il diritto di voto’

In sintesi:
  • Per Mon Repos la portata politica di queste decisioni giustifica l'andare alle urne
  • Erredipi: ‘Prendiamo atto, ma Losanna bacchetta il Gran Consiglio’
  • La votazione avrà luogo il 9 giugno, assieme alla Riforma fiscale e all'acquisto dello Stabile Efg di Lugano
La sentenza è del 12 marzo
(Ti-Press)
20 marzo 2024
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Erredipi, la rete a difesa delle pensioni dei dipendenti pubblici, contro la decisione di sottoporre a referendum finanziario obbligatorio le misure di compensazione previste come conseguenza della diminuzione del tasso di conversione per le pensioni dei dipendenti pubblici affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ipct). Tasso di conversione che scenderà dal 6,17 al 5,25% dal 2024 e con una riduzione progressiva nell’arco di otto anni. Pertanto, il popolo ticinese sarà chiamato alle urne il 9 giugno per avallare o meno quanto proposto dal Consiglio di Stato e confermato dal Gran Consiglio lo scorso 17 ottobre. Si tratta, in soldoni, di 14,6 milioni per il Cantone, 3,2 per i Comuni e 4 per gli altri enti affiliati.

La questione spese vincolate e spese nuove

In 19 pagine, emesse il 12 marzo, la I Corte di diritto pubblico di Losanna smonta quindi il ricorso inoltrato da 11 aderenti a Erredipi patrocinati dall'avvocato Filippo Gianoni, giudicato ammissibile ma che deve essere respinto. Secondo i ricorrenti, la decisione del parlamento violerebbe “i principi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di spese vincolate e nuove”. Spese vincolate e spese nuove, una distinzione importante. “Tenuto conto che le misure comportano una spesa rimane da stabilire se essa sia vincolata – e in quanto tale sfuggirebbe al referendum finanziario obbligatorio – o nuova – soggetta invece al Rfo”, si ricorda nel ricorso redatto dall’avvocato Gianoni.

Il Tf: ‘Verifichiamo solo il rispetto dei diritti di partecipazione’

Tesi, questa, su cui Losanna la pensa all'opposto: "Il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che per i Cantoni non esiste una definizione vincolante di spesa nuova o vincolata del diritto federale. La sua portata e la sua elaborazione sono quindi determinate, in primo luogo, dalla Costituzione cantonale: qualora essa non contenga alcuna regolamentazione, vi può provvedere il legislatore cantonale". Legislazione e prassi, però, "devono attuare tale diritto, garantito a livello costituzionale, in maniera ragionevole, ossia rispettandone i principi essenziali, tenendo in considerazione la sua funzione politica e non svuotandolo della sua essenza". Il referendum finanziario obbligatorio, si legge ancora, "è infatti un istituto del diritto cantonale e il Tribunale federale, quale Corte costituzionale, deve verificare soltanto il rispetto dei diritti di partecipazione costituzionalmente garantiti ai cittadini".

Non condivise alcune tesi

Dopo lunghe argomentazioni, il Tribunale federale conclude che "il fatto di sottoporre al voto popolare la soluzione scelta dal parlamento (...) non costituisce una violazione dei diritti politici dei cittadini". Dagli atti, "infatti risulta che l'importo originariamente previsto di 12,5 milioni rappresentava solo un'intenzione del Consiglio di Stato, non sfociata concretamente in una base legale vincolante sulla quale gli aventi diritto di voto avrebbero già potuto esprimersi". Del resto, "anche i ricorrenti ammettono che la perdita che sarebbe intervenuta con la riduzione del tasso di conversione era soltanto ‘prevedibile’ al momento dell'adozione della Legge, ma non che fosse quantificabile e vincolante". Sempre i ricorrenti "adducono poi a torto che non sussisterebbe alcun margine di manovra per le autorità cantonali, se non quello di intervenire sui contributi di vecchiaia. Anche la tesi ricorsuale, secondo cui per i cittadini sarebbe indifferente come e con quali mezzi neutralizzare gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione, non può essere condivisa".

‘Il Tribunale federale si attiene al parere espresso dall'istanza cantonale superiore’

I giudici di Mon Repos sottolineano anche che pure "la portata politica di queste decisioni giustifica la possibilità di concedere al popolo la possibilità di esprimersi al riguardo. D'altra parte, neppure il Consiglio di Stato, rinunciando a esprimersi sul ricorso, ha criticato la clausola di referendabilità obbligatoria". Per di più, "come visto, anche qualora si dovesse essere in presenza di due interpretazioni ugualmente sostenibili, ciò che non si verifica in concreto, il Tribunale federale si atterrebbe al parere espresso dall'istanza cantonale superiore, ossia il Gran Consiglio".

Nel caso in esame, "non vi sono motivi per scostarsi da questa prassi invalsa. Viste le specificità della fattispecie, concedere la possibilità al popolo di esprimersi sulla spesa in esame non viola quindi il diritto di voto dei cittadini".

Ma il Gran Consiglio...

Però c'è un però, e il Tribunale federale lo sottolinea: "Sarebbe comunque auspicabile, sotto il profilo della tutela dei diritti politici, che in caso di dubbio dell'applicazione futura del referendum finanziario obbligatorio, il Gran Consiglio indichi in grandi linee perché un atto dovrebbe essere sottoposto a questo referendum".

Erredipi: ‘Convinceremo i cittadini’

Ed Erredipi? Erredipi "non può che prenderne atto", si legge in una nota diffusa alla stampa. Ma parte proprio dall'ultima argomentazione di Losanna: "Il nostro comitato aveva inoltrato il ricorso anche perché il Gran Consiglio non aveva indicato le ragioni per le quali la modifica della Legge Ipct avrebbe dovuto essere sottoposta all'Rfo". Adesso, Erredipi "si impegnerà in un lavoro di convincimento della popolazione ticinese a favore di un sostegno alle modifiche apportate alla Legge Ipct che verranno, a questo punto, sottoposte al voto popolare".

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