Svizzera

I dati sull'importazione d'oro resteranno segreti

Il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro una decisione del Taf del 2022 che dava ragione a quattro raffinerie, fra cui due ticinesi

Depositi di oro in una banca svizzera
(Keystone)
15 novembre 2023
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I dati sulle importazioni d'oro resteranno segreti. Oggi il Tribunale federale (Tf) ha respinto un ricorso della Società dei popoli minacciati (Spm), che chiedeva maggiore trasparenza su questo commercio in cui la Svizzera gioca un ruolo fondamentale.

La prima Corte di diritto pubblico del Tf ha preso la sua decisione con una maggioranza di quattro giudici contro uno. Come il Tribunale amministrativo federale (Taf) nel 2022, ha stabilito che le cifre relative a quattro grandi aziende attive nel settore sono coperte da segreto fiscale.

La Spm aveva chiesto in particolare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) i dati relativi alle importazioni di oro in Svizzera per gli anni dal 2014 al 2017. La richiesta riguardava i dati di sette società, tra cui due banche.

Quattro raffinerie

Dopo l'approvazione dell'Udsc, quattro delle raffinerie più importanti che si trovano in territorio elvetico – Argor-Heraeus (a Mendrisio), Metalor Technologies (a Neuchâtel), MKS Pamp (a Ginevra, con un'importante succursale a Castel San Pietro) e Valcambi (a Balerna) – hanno presentato un ricorso al Taf. Quest'ultimo ha accolto la loro opposizione, stabilendo che i dati relativi alle importazioni di oro erano coperti dal segreto fiscale perché venivano utilizzati anche per il calcolo dell'Iva.

Contro questa decisione la Spm ha fatto a sua volta ricorso al Tf, ma oggi i giudici losannesi a maggioranza l'hanno respinto. Questi ultimi hanno ricordato che per derogare al segreto fiscale è necessaria una base legale esplicita. La legge sulla trasparenza (LTras), invocata dalla Società per i popoli minacciati, non è sufficiente a questo proposito. Anche se le importazioni di oro non sono soggette all'Iva, i dati vengono raccolti dall'Udsc, che li trasmette all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Rivolgersi al Parlamento

In occasione della revisione della legge sull'Iva nel 2008, le Camere federali hanno omesso di armonizzarla nell'ambito della legge federale sulle transazioni. Di conseguenza, il Tribunale federale non può interpretare questi testi nel senso auspicato dal ricorrente. La Spm deve quindi rivolgersi al Parlamento se vuole ottenere trasparenza nel commercio dell'oro in Svizzera.

La maggioranza dei giudici ha inoltre respinto una proposta dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Ifpdt). Quest'ultimo ha suggerito di eliminare i nomi delle società importatrici nella versione inviata alla Spm. Per i giudici, questa misura non sarebbe sufficiente a preservare il segreto fiscale, dato che sono coinvolte quattro società facilmente identificabili.

Controllo dello Stato

Da parte sua, il giudice di minoranza ha sostenuto invano che l'argomento del segreto fiscale fosse inverosimile, data l'assenza di una tassazione. Inoltre, ha sottolineato che l'appello alla LTras invocato dal ricorrente non era abusivo.

Certo, lo scopo di questa legislazione era quello di controllare le attività dello Stato, ma quest'ultimo non è un'entità indipendente che non mantiene relazioni con la società, gli individui e le imprese. È quindi inevitabile che i dati relativi a questi ultimi vengano trasmessi attraverso questo canale. Ma la maggioranza dei giudici non è stata dello stesso avviso.

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