Ticino

Matrimoni con minori, sempre nulli anche a distanza di anni

La modifica del codice civile proposta da Berna trova il consenso del governo ticinese che invita a verificare legalmente quelli celebrati all’estero

Il fenomeno nel mondo riguarda 15 milioni di spose minorenni ogni anno
(Keystone)
24 ottobre 2021
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“Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciotte­simo anno d’età ed essere capaci di discernimento”. È quanto recita l’articolo 94 del Codice civile svizzero che disciplina il matrimonio in Svizzera. Un requisito che garantisce agli sposi di effettuare una scelta con la necessaria maturità e definisce nell’interesse della collettività adeguate garanzie circa la libera volontà sottesa alla decisione di entrambi. Cosa fare quando il matrimonio tra minori è avvenuto all’estero? Di regola i matrimoni celebrati all’estero fra persone al di sotto dei 16 anni di età non vengono riconosciuti – in base alla prassi attuale – in Svizzera in quanto ritenuti contrari all’ordine pubblico. Tuttavia l’attuale quadro giuridico prevede che con il sopraggiungere della maggiore età il matrimonio sia da ritenersi valido. Da qui la proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia di mettere in consultazione una proposta di modifica legislativa (il futuro art. 105a cpv 2 del codice civile) che consenta di rendere nullo un matrimonio contratto da minorenne anche dopo il compimento del 18esimo anno di età.

Precisiamo che in Svizzera non si è di fronte a un numero elevato di casi o un fenomeno in aumento di matrimoni tra minori o con un minore.

Il Consiglio di Stato, in una recente presa di posizione, condivide l’idea che vi sia un margine di miglioramento delle basi legali attuali per lottare contro i matrimoni con minorenni, “un impegno imprescindibile che la Svizzera ha nuovamente confermato nell’aderire agli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile supportando ad esempio i Paesi in via di sviluppo provetti sulle conseguenze negative dei matrimoni precoci o coatti”. Il governo ticinese ricorda che i matrimoni precoci – che riguardano in misura preponderante le ragazze (circa 15 milioni di minori ogni anno vengono date in sposa nel mondo) – “influiscono sulla vita delle fanciulle sotto molti aspetti, limitando tra le altre cose le loro possibilità di formazione e di affermazione professionale e personale”.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone di fatto di portare l’estensione della sanatoria da 18 a 25 anni. In pratica, in base al diritto in vigore, la nullità del matrimonio viene sanata quando le persone che si sono coniugate all’estero da minorenni raggiungono la maggiore età in base al diritto svizzero, vale a dire al compimento del diciottesimo anno di età. “Ciò rende effettivamente difficile promuovere una causa di nullità del matrimonio, in quanto spesso il coniuge minore al momento della celebrazione entra in Svizzera da maggiorenne o lo diventa prima del termine della procedura giudiziaria”. Il principio del posticipo della sanatoria trova il consenso del Consiglio di Stato ticinese che però giudica l’estensione da 18 a 25 anni “sproporzionata in ragione del diritto alla libertà di scelta, all’autodeterminazione e del diritto al matrimonio”. “Quando si interviene per la limitazione di un diritto fondamentale – si precisa – non è sufficiente che vi sia una base legale, bensì è necessario che le misure adottate siano giustificate dallo scopo perseguito e proporzionali con la limitazione del diritto intaccato”.

In particolare, fa ancora notare il governo ticinese, il posticipo della sanatoria a 25 anni risulta essere problematico quanto più l’età del coniuge minorenne si avvicina ai 18 anni, considerato che la capacità di discernimento e la relativa maturità decisionale si rafforzano progressivamente con l’età.

La via di uscita suggerita da Bellinzona

Il Consiglio di Stato suggerisce di applicare ai matrimoni celebrati all’estero tra minori, lo stesso principio applicato alle procedure exequatur ovvero a quegli iter giudiziari mirati a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese. “In questo modo di principio la validità del matrimonio con almeno un coniuge minorenne sarebbe negata in Svizzera conformemente al proprio diritto interno che esclude la possibilità di contrarre matrimonio ai minorenni fintanto che la competente autorità giudiziaria, su esplicita richiesta dei coniugi, non si sia pronunciata diversamente al riguardo”, si precisa.

In questo modo, “oltre a evitare inutili passaggi intermedi tra autorità che de facto non hanno alcun ruolo fattivo né ai fini della lotta contro i matrimoni precoci, né dal profilo procedurale, si darebbe un segnale ancora più forte della volontà del legislatore svizzero di proteggere i minori”. Una misura, tra l’altro che era già stata presa in esame nel rapporto del 2008 denominato ‘Misure legislative contro i matrimoni forzati’ con le quali si voleva lottare contro il fenomeno delle spose bambine.

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