Luganese

Ex Macello e sigilli della polizia, il governo non risponde

Alla luce dell'inchiesta riaperta, il Consiglio di Stato si limita a richiamare un paio di articoli del Codice di procedura penale

Le macerie di uno degli stabili abbattuti sono ancora lì
(Ti-Press)
26 febbraio 2024
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“In entrata, lo scrivente Consiglio di Stato non può esimersi dall’osservare che le domande riguardano le competenze delle autorità e la procedura penale in generale e quindi diverse risposte si possono trovare direttamente consultando la relativa base legale. Infatti, la possibilità dell’apposizione di sigilli è prevista dall’articolo 248 del Codice di procedura penale (Cpp)”. È questo il tenore della risposta del governo cantonale all’interrogazione presentata dalla deputata socialista Tessa Prati, sottoscritta da Mattea David e Maurizio Canetta, in merito alla decisione presa dalla Polizia cantonale di occultare una parte degli incarti richiesti dal procuratore generale Andrea Pagani per gli approfondimenti dell’inchiesta penale.

Attesa la decisione del giudice

Dapprima, nella risposta, il Consiglio di Stato, alla luce dell’inchiesta penale in corso contro un collaboratore della Polizia cantonale, scrive che “non può esprimersi e invita i deputati a non fomentare ulteriori speculazioni”. Poi, il governo cantonale si limita a richiamare l’articolo 248 del Cpp: “Questa norma stabilisce che carte, registrazioni o altri oggetti non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o non deporre del detentore o per altri motivi, in particolare anche se viene opposto un segreto professionale o d’ufficio (confronta l’articolo 170 del Cpp). Se l’autorità presenta una domanda di dissigillamento entro 20 giorni, nell’ambito della procedura preliminare, sulla stessa decide in maniera definitiva il giudice dei provvedimenti coercitivi (gpc)”.

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