Luganese

Iss-FaciliTi in Appello: 'Nessuna concorrenza sleale'

Prosciolti i titolari della FaciliTi fondata per dispensare servizi logistici che si era aggiudicata un appalto milionario 'strappato' a Iss.

28 gennaio 2019
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Prosciolti entrambi dall’accusa di infrazione alla Legge federale contro la concorrenza sleale. È questa la sentenza, resa nota oggi, dalla Corte di appello e revisione penale, che si era riservata, al termine del processo tenutosi lo scorso 17 dicembre a Locarno, qualche settimana di tempo per decidere. L’istanza di secondo grado ha così prosciolto presidente e vicepresidente della FaciliTi di Manno dall’accusa di concorrenza sleale nei confronti della Iss Facility Service. Accuse per le quali, nell’aprile di un anno fa, erano stati condannati dal pretore Orsetta Bernasconi Matti a una pena pecuniaria sospesa (60 aliquote da 200 franchi per l’ex direttore e 30 da 260 per il collaboratore), al pagamento di una multa e a un risarcimento di 46’000 franchi.
L’Appello ha dunque ribaltato la decisione escludendo per i due ex quadri della Iss il reato di concorrenza sleale. Questa la motivazione sottoscritta dalla presidente Francesca Verda Chiocchetti: «Quanto di proprietà dell’ex datrice di lavoro e ritenuto come indebitamente utilizzato dall’accusa non costituiva il risultato di un lavoro che è il criterio fondante dell’articolo 5, d’altra parte quand’anche si volesse ritenere che questo costituiva il risultato di un lavoro non vi era comunque la prova dello sfruttamento (ai fini di creare la nuova offerta) che è l’altro criterio riportato nell’articolo 5».
I due ex dipendenti della Iss, dopo aver lasciato la ditta specializzata nella fornitura di servizi logistici (dalle pulizie alla posta interna, alla manutenzione stabili, ecc.), avevano fondato una nuova società, la FaciliTi. Alla disdetta da parte di BancaStato del contratto con la Iss, era fine 2014, FaciliTi si era aggiudicata il mandato milionario, contestato dalla Iss e sfociato in una denuncia penale e nei decreti di accusa della procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi che – come fatto sapere a ‘laRegione’ – essendo il verdetto e le relative motivazioni (scritte) appena giunte alle parti, si è riservata la decisione di impugnare la sentenza davanti al Tribunale federale solo una volta letto l’incarto.
Tecnicamente, ma sono solo dei dettagli che non vanno ad inficiare l’assoluzione dalla concorrenza sleale, l’Appello si può dire parzialmente accolto, per quanto riguarda il key account manager, in quanto non è stata riconosciuta l’istanza di indennizzo (articolo ex 429 del Codice di procedura penale), accolta solo limitamente alle poste legali. Come per il direttore il cui secondo capo di imputazione, la grave infrazione alle norme della circolazione stradale, che nulla aveva a che vedere ad ogni modo con il caso Iss-FaciliTi, è stato, diversamente, confermato dalla Corte.

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