Svizzera

Rifugi antiatomici, istruzioni per l'uso

Un posto per ogni abitante: così recita la Legge federale diventata effettiva nel 1963. E ora arriva il vademecum che ne spiega la funzione

C’è posto per tutti
(Ti-Press)
12 settembre 2023
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Un posto per ogni abitante. Questo recita la Legge federale relativa ai rifugi antiatomici, fatta propria dalla Confederazione nel 1962 e divenuta effettiva l'anno seguente. Una decisione presa in piena Guerra fredda, sulla scia anche, e soprattutto, dei disastri di Hiroshima e Nagasaki.

Dal 1962 a oggi, franco più, franco meno, ha speso circa 12 miliardi di franchi per la costruzione di bunker destinati alla popolazione. Costruzioni la cui competenza, nella maggior parti dei casi, è affidata a Cantoni e Comuni. E pure i privati, per quel che concerne le nuove abitazioni, hanno fatto la loro parte. Come in Appenzello Interno, dove, secondo una recente ricerca, ogni abitazione ha il proprio rifugio privato. Diametralmente opposta è invece la realtà quasi all'altro capo della Svizzera: a Friborgo, infatti, il 100% dei rifugi è pubblico.

Il ritorno in auge con la guerra in Ucraina

Con gli anni, nel caso dei bunker privati, questi locali sono poi diventati una sorta di... ripostiglio aggiunto delle case; a condizione però che questo possa essere ripristinato alla sua destinazione originale, in caso di necessità, in un massimo di cinque giorni. La guerra innescata dalla Russia in Ucraina un anno e mezzo fa ha però riportato prepotentemente d'attualità queste strutture e la loro importanza. Un interesse crescente a cui l'Ufficio federale della protezione della popolazione ha deciso di rispondere pubblicando un opuscolo riassuntivo su questa tematica.

All'interno de ‘Il rifugio’ – questo il titolo dato alla pubblicazione, scaricabile sul sito della Confederazione – si possono trovare informazioni circa lo scopo, la funzione protettiva e la manutenzione, tra gli altri aspetti, dei rifugi. È specialmente indirizzata a chi dispone di uno ‘spazio protetto’ di questo tipo nella propria abitazione.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione ricorda che "lo sgombero e l'arredamento dei rifugi avviene solo su ordine dell'autorità" e che l'attribuzione della popolazione ai rifugi è di competenza cantonale. Qualora vi fosse una situazione reale di pericolo, come una guerra in un Paese limitrofo alla Svizzera, i rifugi devono poter essere sgomberati in cinque giorni.

La Protezione civile può coadiuvare la popolazione nell'attribuzione dei rifugi, ma nel caso di impianti sotterranei privati si fa affidamento sull'autoresponsabilità e sulla corresponsabilità, in base al "principio dell'aiuto all'autoaiuto".

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