Svizzera

Giro di vite per i media, c’è anche il ‘sì’ del Nazionale

Da casi ‘particolarmente’ gravi a casi gravi: in futuro potrebbe essere più facile bloccare a titolo cautelativo una pubblicazione

(Depositphotos)
10 maggio 2022
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In futuro potrebbe essere più complicato pubblicare: allo scopo di proteggere maggiormente la personalità di persone o società che finiscono nel mirino dei media, il Consiglio nazionale (99 voti contro 81 e 7 astensioni), al pari degli Stati, ha deciso di attribuire al giudice la facoltà di vietare provvisoriamente un contributo qualora possa causare un pregiudizio grave al soggetto in questione, e non ‘particolarmente’ grave, come prevede il diritto in vigore.

Attualmente, devono essere soddisfatti tre criteri affinché un giudice possa, su richiesta, bloccare a titolo cautelativo una pubblicazione periodica: la violazione è imminente e causa un pregiudizio particolarmente grave, la violazione non è manifestamente giustificata e la misura non appare sproporzionata.

Contrario a questo cambiamento inserito nella revisione del Codice di diritto processuale civile – disegno approvato in votazione finale per 183 voti contro 1 e 2 astensioni – si è espresso in particolare il campo rosso-verde secondo cui, nel migliore dei casi, tale modifica non avrà alcun effetto visto che il giudice decide caso per caso, nel peggiore invece porterà a un restringimento della libertà dei media. La sinistra ha fatto notare che, talvolta, le richieste di bloccare certe pubblicazioni hanno un evidente carattere abusivo.

Ma per la destra, in particolare Udc e Plr, l’attuale legislazione è troppo sbilanciata a favore dei giornali e un intervento s’impone, in particolare alla luce dell’evoluzione dei media online, dove la ricerca dello scoop a ogni costo talvolta predomina su accuratezza e fondatezza dei contributi.

Contrariamente a quanto asserito dal campo rosso-verde, hanno dichiarato diversi deputati di destra, tale modifica non è né contraria alla libertà di espressione o dei media, né una forma di censura o un attacco alla democrazia. Non vi è alcun diritto per i media di violare la personalità di una persona giuridica o fisica, sconfinando nella sua vita personale o intima, oppure raccontando falsità. Vi è anche chi ha sostenuto che la modifica in questione non avrà alcun effetto pratico.

Al voto, anche se non con maggioranza bulgara, la proposta di tralasciare l’avverbio ‘particolarmente’ ha ottenuto 99 adesioni contro 77. Anche la proposta della sinistra di rinviare, trattandola a parte, questa parte della revisione – che meriterebbe a loro avviso riflessioni più approfondite sul rapporto tra libertà di stampa e protezione della sfera privata e che nel contesto della revisione appare fuori posto – è stata bocciata (107 voti a 79).

Tariffe, sì agli anticipi a copertura delle spese processuali

Prima di giungere al punto politicamente più sensibile dell’intera revisione del Codice di diritto processuale civile, mediante la quale si vuole migliorare la tutela dei cittadini, sono stati adottati alcuni miglioramenti puntuali che dovrebbero agevolare l’accesso ai tribunali, riducendo i costi, oppure che prevedono l’uso dell’inglese e di altre lingue nazionali in tribunale o il ricorso alle videoconferenze.

Per quanto attiene alle tariffe, il plenum ha stabilito che il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili. La proposta di stralciare questa parte per motivi di costi, azzerando il contributo, è stata respinta dal plenum. Per una minoranza, i costi per poter adire la giustizia, benché dimezzati, rimangono ancora troppo elevati per certe categorie di persone.

In seguito, la maggioranza ha deciso che spetti ai Cantoni stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Una proposta della sinistra di legare i Cantoni ai limiti fissati dal Consiglio federale, che definisce i massimali e principi uniformi volti a garantire alla maggioranza della popolazione e delle imprese un accesso agevolato alla giustizia, è stata respinta.

Inglese ok, ma per contenziosi commerciali

Per quanto attiene alla lingua del dibattimento, contrariamente agli Stati, il Nazionale ha stabilito che, se il diritto cantonale lo prevede e su richiesta di tutte le parti, possa essere utilizzata un’altra lingua nazionale (esempio: due coniugi francofoni che vivono in Ticino e vogliono divorziare).

L’uso dell’inglese sarebbe possibile unicamente davanti al Tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale o davanti all’autorità giudiziaria superiore, se la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno e se al momento del consenso una parte almeno aveva domicilio, dimora abituale o sede all’estero. Tale possibilità, stando al plenum, è un elemento importante per mantenere l’attrattiva economica della Svizzera.

Avvocati d’impresa

Per quanto riguarda i servizi giuridici d‘impresa, il Consiglio nazionale ha eliminato il requisito di reciprocità, introdotto dai ’senatori’, per poter rifiutare di collaborare. Le nuove regole sono destinate a proteggere le imprese svizzere all’estero: se il diritto di rifiutarsi di collaborare dipende dalla parte avversa, potrebbe anche dipendere dal diritto estero.

La Camera del popolo ha anche modificato le disposizioni sull’uso delle videoconferenze introdotte dal Consiglio federale nell’ambito delle misure di lotta contro la pandemia da coronavirus. L’obiettivo principale è creare una divergenza con gli Stati per regolare ancora meglio l’impiego di simili mezzi.

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