Svizzera

Casi di rigore, il Consiglio federale adotta l'ordinanza

Rispetto all'avamprogetto, aumentato il giro d'affari minimo da realizzare per accedere ai contributi e ritoccati o aboliti alcuni requisiti

(Ti-Press)
25 novembre 2020
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Dopo una procedura di consultazione lampo condotta nella prima parte di novembre, il Consiglio federale ha adottato oggi l'ordinanza Covid-19 che disciplina i dettagli sui casi di rigore di Confederazione e Cantoni. All'avamprogetto sono state apportate alcune modifiche, ad esempio riguardo al fatturato minimo che un'impresa deve aver conseguito per poter richiedere i contributi.

L'ordinanza, sottolinea il governo in un comunicato, regola in particolare la modalità con cui le risorse della Confederazione saranno ripartite fra i Cantoni e le condizioni alle quali le aziende hanno diritto ad aiuti per i casi di rigore.

Dal 4 al 13 novembre, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha indetto una breve, a causa dell'urgenza della situazione, procedura di consultazione relativa all'ordinanza, durante la quale sono pervenuti oltre 100 pareri. L'entrata in vigore è pure prevista in tempi strettissimi, ovvero per il 1° dicembre.

Il progetto iniziale è stato modificato tenendo conto dei risultati della consultazione e del parere di entrambe le Commissioni dell'economia e dei tributi (CET). Come detto, uno dei cambiamenti concerne il giro d'affari minimo che un'impresa deve avere realizzato prima della pandemia per poter accedere ai contributi. Tale cifra è stata portata da 50'000 a 100'000 franchi: così facendo si intende evitare che le scarse risorse amministrative dei Cantoni siano utilizzate per evadere le richieste presentate dalle piccole società.

Inoltre, alcuni requisiti necessari per ricevere un aiuto sono stati ritoccati o aboliti. L'esecutivo rinuncia in particolare a quello secondo cui un eventuale credito per le fideiussioni solidali Covid-19 debba essere utilizzato integralmente. Anche i Cantoni potranno erogare a un'impresa contemporaneamente mutui e contributi a fondo perduto. L'avamprogetto invece non prevedeva la possibilità di cumulare i sostegni.

Conformemente alla legge in materia, un caso di rigore è dato quando il fatturato annuale è inferiore al 60% di quello media pluriennale. L'avamprogetto di ordinanza prevedeva che le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per coronavirus venissero sommate al fatturato 2020, visto che questo modo di procedere permette a molti di compensare una parte degli utili mancati. Spetterà ai Cantoni il compito di stabilire precisamente la definizione di "cifra d'affari".

Le imprese che appartengono in parte ai Cantoni o ai Comuni devono poter continuare a richiedere aiuti per i casi di rigore soltanto se la partecipazione in mano allo Stato è inferiore al 10%. L'ordinanza contiene però ora un'eccezione: hanno diritto al sostegno finanziario le società il cui capitale è detenuto per oltre il tasso del 10% da Comuni con una popolazione uguale o inferiore a 12'000 abitanti. Rientrano in questa categoria ad esempio le sciovie e le seggiovie delle località alpine.

Infine, il divieto di distribuire dividendi e tantième per cinque anni in caso di ottenimento di contributi non rimborsabili deve ora decadere se i fondi vengono restituiti. L'ordinanza prevede poi semplificazioni nella procedura concordataria come misura a sostegno delle imprese nei casi di rigore.

Berna contava inizialmente di mettere sul tavolo contributi per un massimo di 200 milioni di franchi in favore delle aziende colpite dalla crisi scaturita dall'epidemia. Se si considera anche l'apporto dei Cantoni, per i casi di rigore vi sarebbero stati a disposizione 400 milioni. Tuttavia, in consultazione il pacchetto è stato ritenuto generalmente troppo modesto, con la maggioranza dei partecipanti che spingeva per un importo ben superiore. Settimana scorsa l'esecutivo ha quindi deciso di portare il totale a un miliardo, sbloccando una seconda tranche da 600 milioni, l'80% dei quali a carico della Confederazione e il 20% dei Cantoni.

Da ricordare come l'impostazione degli aiuti sia di competenza dei Cantoni, che possono prevedere contributi in diverse salse: a fondo perso oppure sotto forma di fideiussioni, garanzie e mutui. In questi ultimi tre casi è prevista una durata non oltre i 10 anni e possono ammontare fino al 25% del giro d'affari medio degli anni 2018-19 di un'impresa, ma al massimo a 10 milioni.

I contributi a fondo perso possono dal canto loro spingersi fino al 10% del fatturato medio 2018-19 e non oltre i 500'000 franchi per ogni singola azienda.

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