Ticino

‘Si limiti la scelta dell’assicuratore per i detenuti stranieri’

Il governo accoglie con favore la consultazione sulla modifica della Legge federale sull’assicurazione malattie, non senza formulare alcune osservazioni

‘Garantire alle persone detenute il diritto a un trattamento medico equivalente a quello previsto per le persone in libertà’
(Ti-Press)
17 marzo 2024
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“Il Consiglio di Stato, di principio, accoglie favorevolmente le proposte contenute nella novella legislativa in oggetto, considerato che lo scopo principale di questa modifica è quello di garantire il rispetto del principio di equivalenza in materia di prestazioni medico-sanitarie per tutte le persone poste in stato di detenzione, fornendo loro la garanzia di una presa a carico medica adeguata e parificata alle condizioni di chi si trova in libertà”. Il governo prende posizione sulla procedura di consultazione inerente alla modifica della Legge federale sull’assicurazione malattie (LaMal) per i detenuti. Non senza però formulare alcune osservazioni.

‘Buona parte della popolazione carceraria non è domiciliata in Svizzera’

Facciamo un passo indietro. Secondo l’articolo 74 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, “lo Stato deve garantire alle persone detenute, indipendentemente dal loro status giuridico, il diritto a un trattamento medico equivalente a quello previsto per le persone in libertà”. In tal senso, scrive il Consiglio di Stato, “il fatto che l’entità, la qualità e il finanziamento dell’assistenza medica non siano disciplinati in modo chiaro e univoco comporta potenzialmente delle difficoltà di applicazione e dei casi di disparità di trattamento, che devono essere sanati attraverso un intervento legislativo”.

Non mancano poi delle particolarità per quanto concerne il Ticino. “La problematica legata alla mancanza di assicurazione medica dei detenuti – sottolinea l’Esecutivo – tocca da vicino il nostro Cantone, il quale essendo un Cantone di frontiera è confrontato con diversi fenomeni criminali che si sviluppano a cavallo del confine, ciò che ha un influsso sulla tipologia di reati commessi e di conseguenza sulla provenienza degli autori, il che implica che buona parte della popolazione carceraria presente alle Strutture carcerarie cantonali non sia domiciliata in Svizzera”. Tant’è, illustra il governo, che “il tentativo di definire un chiaro obbligo assicurativo per le persone detenute non domiciliate in Svizzera è sicuramente salutato favorevolmente”.

‘Un passo nella giusta direzione, ma...’

Veniamo dunque alle osservazioni. Se da un lato il governo afferma – “alla luce del fatto che, allo stato attuale, i Cantoni devono farsi direttamente carico delle spese mediche dei detenuti privi di assicurazione medica, l’introduzione di un esplicito obbligo assicurativo rappresenta un passo nella giusta direzione” – di accogliere “con favore la possibilità che si intende concedere ai Cantoni di limitare la scelta dell’assicuratore e la forma di assicurazione e dunque di poter stipulare dei contratti quadro per questa specifica categoria di persone”, dall’altro esprime una “puntuale preoccupazione di carattere pratico legata alla non obbligatorietà da parte degli assicuratori di stipulare tali contratti e si interroga dunque sulla reale possibilità di procedere nel senso indicato dalla modifica legislativa”.

Secondo il disegno di legge in consultazione, “le possibilità di limitazione nella scelta a opera dei Cantoni troverebbero applicazione indistintamente per tutte le persone detenute”. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, “sarebbe preferibile per i Cantoni poter optare per la limitazione della scelta dell’assicuratore e della forma di assicurazione anche o solo per i detenuti non domiciliati in Svizzera o unicamente per quelli privi di assicurazione sanitaria al momento dell’incarcerazione”. In questo modo, rileva il governo, i detenuti “con domicilio in Svizzera e/o quelli già coperti dall’assicurazione malattie in uno stato dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio o nel Regno Unito continuerebbero a rimanere assicurate al medesimo istituto”. Questa preferenza, spiega il Consiglio di Stato, “deriva dal fatto che non è a oggi ancora valutabile in concreto l’onere amministrativo legato alla procedura di assicurazione e agli eventuali cambiamenti di assicuratore per tutti i detenuti. In questo senso – conclude – favorire la libertà di scelta dei Cantoni permetterebbe di operare con maggior flessibilità e di considerarne le puntuali esigenze”.

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