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Giustizia trasparente. O quasi

Udienze e sentenze non sempre accessibili. Ares Bernasconi, cancelliere al Tf e autore di uno studio: serve un’informazione proattiva da parte della magistratura

Il tema alla lente del Dipartimento istituzioni (Ti-Press)
10 febbraio 2021
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Al tema, importante poiché in ballo è il controllo democratico dell’attività giudiziaria, ha accennato la scorsa settimana il direttore del Dipartimento istituzioni nel presentare alla stampa il progetto di riforma delle autorità di protezione che in Ticino si occupano di tutele e curatele. Nel quadro della revisione della Log, la Legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Dipartimento tratterà anche della «pubblicità delle udienze e delle sentenze», ha fatto sapere Norman Gobbi. Sullo sfondo c’è un'iniziativa parlamentare depositata nel 2012 dall’allora deputato del Plr Andrea Giudici e denominata ’Per un'effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel Cantone Ticino’. «La nuova Log che sottoporremo al voto del Gran Consiglio - spiega, interpellata dalla 'Regione', la responsabile della Divisione giustizia Frida Andreotti - fornirà sul piano normativo una risposta alla questione sollevata dall’iniziativa: in particolare darà seguito a quanto indicato nel relativo rapporto commissionale approvato a suo tempo dal parlamento». Rapporto, aggiunge Andreotti, «che accogliendo parzialmente l’iniziativa chiede al Consiglio di Stato di elaborare basi legali che regolino - in modo chiaro - l’accesso a sentenze e decisioni delle autorità giudiziarie del nostro cantone. Contestualmente valuteremo se introdurre disposizioni per quanto riguarda l’accesso del pubblico alle udienze davanti a corti non penali e alle loro decisioni».

Cedu, Costituzione federale e legge ticinese

Il principio della pubblicità - eccezioni comprese - di udienze e verdetti è ancorato all’articolo 6 ("Diritto a un equo processo") della Cedu, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al terzo capoverso ("L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni") dell’articolo 30 della Costituzione federale. Ma anche, tornando al Ticino, alla vigente Legge sull’organizzazione giudiziaria: per la precisione agli articoli 26 ("In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete. È vietato ai giudici, agli assessori-giurati di primo grado e di appello di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza") e 27 ("Le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità"). Tuttavia un conto è il principio, un altro la sua traduzione pratica.

’Diritto civile e amministrativo: udienze non annunciate pubblicamente'

Secondo alcuni si può, si deve fare di più. Ne è convinto Ares Bernasconi, giurista ticinese, cancelliere al Tribunale federale, che di recente ha ottenuto un Certificato di studi avanzati (Cas) in magistratura con una tesi sull’argomento. "Pubblicità del processo: principio ed eccezioni” è il titolo del suo lavoro di diploma. Pubblicità e informazione, scrive fra l’altro Bernasconi, hanno assunto “negli ultimi trent’anni un ruolo sempre maggiore nell’attività del potere giudiziario. Da un sistema relativamente chiuso, anche nella cultura giuridica ha fatto breccia un approccio imperniato sulla trasparenza”. L’avvento di Internet e dei social “hanno sicuramente incentivato questa tendenza”. Il principio della pubblicità “si può oggi considerare anche un concetto riconosciuto. Soprattutto la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno contribuito a richiamare più volte i Cantoni all’osservanza di questo principio”. Le eccezioni “sono anche sostanzialmente chiarite e si concentrano nel processo civile alle cause di diritto di famiglia, nel diritto penale ai reati contro l’integrità sessuale e nel diritto pubblico alle controversie che non rientrano nell’articolo 6 della Cedu”. Prosegue il giurista: “Se a livello di Tribunale federale e altri tribunali della Confederazione la pubblicità, soprattutto dall’entrata in vigore della Ltf (Legge sul Tribunale federale) nel 2007 (e dall’entrata in funzione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti), ha beneficiato di una disciplina pressoché unitaria e chiara, altrettanto non si può affermare per il Cantone Ticino”.

Il confronto con la giurisdizione federale

Cantone dove, annota Bernasconi, "c’è stato un inizio positivo qualche anno addietro con l’introduzione dell’articolo 26 della Log e della Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato, con la messa in servizio del sito www.sentenze.ti.ch e con la pubblicazione in Internet degli avvisi dei dibattimenti penali”. Tuttavia... “Tuttavia - osserva il giurista - sembra che, diversamente dalla magistratura federale, non vi sia una strategia chiara sia dal profilo del principio della pubblicità sia nell’ottica dell’informazione in generale”. Secondo Bernasconi, “il Tribunale di appello o il Consiglio della magistratura dovrebbero adottare misure per migliorare il contesto complessivo. Ancora oggi non vi è alcun avviso per le udienze civili e amministrative (...)". Non vengono annunciate pubblicamente. Il legislatore ticinese, inoltre, “per la pubblicazione si fonda su un criterio non rilevante come il passaggio in giudicato della sentenza”. Questo quando sia il Tribunale penale federale sia il Tribunale amministrativo federale "pubblicano le loro sentenze nel sito in forma anonimizzata al più tardi una settimana dopo l’intimazione alle parti della decisione”. Per Bernasconi “non è solo una questione di natura formale, ma anche di credibilità delle autorità giudiziarie verso la cittadinanza, aspetto che soprattutto nel Cantone Ticino, in cui esiste da sempre una presenza mediatica forte, merita di essere curato particolarmente in maniera proattiva, elaborando una strategia di informazione attiva, che in definitiva va a salvaguardare l’indipendenza stessa della giustizia”.

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