Svizzera

Gravi rimproveri, giro di vite del Consiglio della stampa

Rivista (al ribasso) la soglia a partire dalla quale i giornalisti saranno obbligati ad ascoltare la controparte oggetto di accuse o critiche

La presidente Susan Boos
(Keystone)
3 aprile 2023
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Il Consiglio svizzero della stampa inasprisce la sua direttiva sul diritto di essere ascoltati in caso di gravi rimproveri. Questa regola deontologica, che obbliga i giornalisti a dare agli interessati la possibilità di pronunciarsi se le accuse mosse sono serie, è spesso invocata nei reclami rivolti all'organo di riferimento della stampa svizzera.

In base al principio di equità, conoscere i diversi punti di vista degli attori coinvolti è parte integrante della professione di giornalista, scrive il Consiglio della stampa in un documento trasmesso all'agenzia Keystone-Ats. Nella versione riveduta della direttiva, il Consiglio della stampa "abbassa un po’" la soglia a partire dalla quale i giornalisti saranno obbligati ad ascoltare una persona o un'istituzione oggetto di accuse o di critiche. La nuova direttiva entrerà in vigore il primo maggio.

"Si tratta di una delle direttive più importanti, una di quelle che sono maggiormente invocate" davanti al Consiglio della stampa, ha sottolineato la sua presidente Susan Boos.

Formulazione esplicita

Le persone che sostengono di non essere state correttamente trattate da un articolo possono invocare il punto 3.8 delle direttive del Consiglio della stampa relative alla ‘Dichiarazione dei doveri e dei diritti del/della giornalista’, ovvero il codice di riferimento deontologico per i giornalisti svizzeri.

La vecchia direttiva formulava soltanto in modo generico cosa si intendesse per ‘grave rimprovero’. La definizione derivava dalla prassi del Consiglio della stampa, secondo la quale i giornalisti devono ascoltare una persona quando viene loro rimproverato un "comportamento scorretto o simile".

La nuova versione è più esplicita. Precisa che "le accuse sono considerate gravi se descrivono comportamenti profondamente scorretti o possono altrimenti danneggiare in modo serio la reputazione di qualcuno". Inoltre, ora si dice espressamente che le persone interessate devono "disporre di un periodo di tempo adeguato, per poter prendere posizione".

‘Nessuna pressione esterna’

Il desiderio di modificare questa direttiva è nato all'interno del Consiglio svizzero della stampa. Non v’è stata "alcuna pressione esterna", ha assicurato Boos. "La prassi di giudizio applicata finora era giudicata rigida e non sempre conforme al principio di equità".

La direttiva prevede delle eccezioni, menzionate nel punto 3.9. Quest'ultimo rimane immutato. Il o la giornalista può rinunciare ad ascoltare la parte che lo critica "se gli addebiti gravi si basano su fonti ufficiali accessibili al pubblico (per esempio, sentenze giudiziarie)", "se un addebito e la relativa presa di posizione sono già stati oggetto di pubblicazione" o "se un interesse pubblico preponderante lo giustifica".

Susan Boos ha rilevato che l'anno scorso la direttiva 3.8 è stata pure invocata da giornalisti che non si sentivano trattati correttamente da colleghi o colleghe e che non avevano avuto la possibilità di pronunciarsi in merito.

Stando a Susan Boos, tali interventi di giornalisti davanti al Consiglio della stampa non possono che rafforzare la sensibilizzazione della professione all'importanza di ascoltare la parte coinvolta.

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