Luganese

‘Il Cc di Lugano non sbagliò a negare quell’attinenza’

Anche il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un 60enne che nel 2012 aveva presentato una domanda di naturalizzazione, bocciata dal legislativo

‘Non spetta al Tf rintracciare le prove dei problemi di salute’
(Ti-Press)
8 febbraio 2024
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Respinto dal Tribunale federale il ricorso sussidiario di un cittadino iracheno residente nel Luganese che chiedeva che gli venisse concessa l’attinenza comunale. Il 60enne, nel 2012 aveva presentato una domanda di naturalizzazione ordinaria. Il Municipio aveva considerato adempiuti i presupposti legali e ha sottoposto il messaggio al Consiglio comunale (Cc), invitandolo a concedergli l’attinenza. Il 5 dicembre del 2019 la Commissione delle petizioni del Cc di Lugano, dopo che la pratica era rimasta sospesa, aveva però stilato il proprio rapporto, contrario alla proposta municipale, ritenendo insufficiente l’integrazione economica del 60enne, la cui situazione reddituale non era nel frattempo migliorata, visto che il suo debito verso l’aiuto pubblico era aumentato. Decisione poi confermata a ottobre 2020 dal Consiglio di Stato. Nel 2023, il Tribunale cantonale amministrativo aveva stabilito che il debito dell’uomo ammontava a oltre 400mila franchi. Cifra che il 60enne ha poi contestato al Tf.

L’uomo, difeso dall’avvocato Yasar Ravi, dinanzi alla Corte cantonale aveva inoltre richiamato le direttive emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, secondo le quali il ricorso all’assistenza sociale, alle prestazioni dell’assicurazione di invalidità o al sussidio di disoccupazione non può portare automaticamente a negare la concessione della naturalizzazione, qualora siano adempiuti gli altri criteri di integrazione. Il 60enne aveva spiegato di avere una formazione da artista e di non essere riuscito a reperire un impiego in tale settore, ma di essersi impegnato a reinventarsi, lavorando in altri ambiti, dando quindi prova di un grande impegno sul piano professionale. Ma aveva anche precisato di soffrire di problemi di salute, i quali, unitamente all’età, lo avrebbero penalizzato nella ricerca di un impiego. Per la Corte cantonale tali problemi non sono di natura totalmente invalidante e ha stabilito che questi non possono spiegare l’assenza di un’integrazione professionale. D’accordo anche il Tribunale federale che ne ha pertanto respinto il ricorso.

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