Brissago

Asilante ucciso da un agente a Brissago, respinto il reclamo

La Corte dei reclami penali ha bocciato l'istanza della famiglia contro il decreto d'abbandono. Il poliziotto ha agito 'per difendere terze persone'

Il luogo dell'accaduto (foto d'archivio)
22 luglio 2020
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La Corte dei reclami penali (Cpr) ha respinto il ricorso dei familiari del 38enne dello Sri Lanka, richiedente asilo, morto a causa di un colpo di pistola esploso da un agente di polizia. Si ricorderà che la notte del 7 ottobre 2017 la polizia era intervenuta in una struttura provata per richiedenti asilo, a Brissago, per sedare un alterco. Lo riferisce un comunicato della polizia di Brissago che riporta una nota del Ministero pubblico.

Lo scorso 11 novembre 2019, il procuratore pubblico Moreno Capella aveva emanato un decreto d'abbandono del procedimento nei confronti dell'agente che sparò, si ricorda nella nota. Proprio contro il decreto d'abbandono si erano opposti i congiunti della vittima.

"La Cpr ha concluso che il diritto dei reclamanti a un'inchiesta efficace e approfondita non è stato in alcun modo violato, stabilendo che tutti i mezzi di prova rilevanti sono stati raccolti in modo imparziale, in tempi brevi, rispettivamente sono stati approfonditi da periti laddove si trattava di accertamenti di tipo scientifico. Sia l'imputato, sia l'accusatore privato hanno inoltre potuto partecipare all'assunzione di tali mezzi di prova, e tutte le circostanze fattuali rilevanti sono state oggetto di contraddittorio", si legge.

Come si ricorderà, in sede di abbandono del procedimento, sulla scorta di un'attenta ricostruzione dei fatti, era stato stabilito che l'impiego della pistola d'ordinanza era "da ritenersi giustificato e le modalità messe in atto, proporzionate alle circostanze". Questo alla luce del fatto che "nonostante l'esito finale letale" tali modalità erano l'unica soluzione possibile per evitare che l'aggressore potesse attuare le sue intenzioni essendo la vita di terze persone realmente in pericolo. Come stabilito ora anche dalla Crp, l'agire dell'agente era giustificato da legittima difesa esimente, per proteggere terze persone.

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