Svizzera

Le prestazioni complementari non compromettono il permesso C

Lo ha statuito il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di uno spagnolo a cui in prima istanza le autorità avevano revocato lo statuto

La rendita era cessata prima della sentenza di prima istanza
(Ti-Press)
2 febbraio 2023
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Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di uno straniero a cui le autorità avevano revocato il permesso di domicilio perché beneficiario delle prestazioni complementari all’Avs. I supremi giudici di Losanna fanno notare che il legislatore non ha voluto che le prestazioni complementari, contrariamente all’aiuto sociale, pur essendo simili, costituissero una ragione per togliere il permesso C.

La sentenza del 27 dicembre, pubblicata oggi, segue una giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, si legge in una nota dello stesso Tribunale federale a corredo della sentenza.

Nel caso in esame, nel 1993 uno spagnolo aveva ottenuto un permesso di domicilio in Svizzera, dove ha esercitato un’attività lavorativa. Nel 1997 aveva beneficiato di una rendita d’invalidità dell’Assicurazione invalidità a causa di problemi alla schiena. Dopo l’annullamento di quest’ultima alla fine del 2005, l’uomo aveva ricevuto un totale di circa 290’000 franchi a titolo di aiuto sociale tra novembre 2006 e marzo 2021. Nell’aprile 2021, l’uomo è poi andato in pensione anticipata.

Circa un anno prima che l’uomo andasse in pensione, il Dipartimento della migrazione di Appenzello Esterno gli aveva revocato il permesso di domicilio facendo valere la dipendenza permanente e considerevole dall’aiuto sociale e, successivamente, dalle prestazioni complementari.

I rimedi giuridici fatti valere contro questa decisione dinanzi al Dipartimento dell’interno e della sicurezza e al Tribunale d’appello del Cantone sono stati respinti. L’interessato ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale.

Quest’ultimo ha accolto il reclamo e annullato la sentenza emessa dall’istanza precedente a fine novembre del 2021. Conformemente alla giurisprudenza, il rischio concreto di dipendenza dall’aiuto sociale deve continuare a sussistere al momento della decisione di primo grado, fanno notare i giudici di Losanna.

Al momento in cui è stata emessa la decisione, il ricorrente non beneficiava più dell’aiuto sociale, ma soltanto, da circa otto mesi, di una rendita Avs con prestazioni complementari, osserva il Tribunale federale. La dipendenza dall’aiuto sociale come motivo di revoca ai sensi della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione non sussisteva quindi più.

Le prestazioni complementari non rientrano nella nozione di aiuto sociale, sebbene esistano alcune similitudini. Inoltre, il legislatore non ha affatto incluso la riscossione di prestazioni complementari tra i motivi di revoca del permesso di domicilio.

La decisione sarebbe stata diversa se l’interessato avesse continuato a ricevere l’aiuto sociale al momento della decisione della prima istanza e fosse andato in pensione nel futuro prossimo ricevendo le prestazioni complementari.

In una simile costellazione, le future prestazioni complementari avrebbero dovuto essere prese in considerazione nell’esame della proporzionalità della revoca, in quanto anche queste prestazioni avrebbero costituito un onere per le finanze pubbliche.

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