Svizzera

‘Quello spot non violò il divieto di far propaganda politica’

A stabilirlo il Taf in merito al video, ‘targato’ Udc e diffuso dalle reti televisive di Ch Media, per la campagna ‘Per un’immigrazione moderata’

(Youtube)
26 agosto 2022
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Diffondendo uno spot pubblicitario nell’agosto 2020, le reti televisive di Ch Media non hanno violato il divieto di fare della propaganda politica prima di una votazione popolare. A questa conclusione è giunto il Tribunale amministrativo federale (Taf) in una sentenza pubblicata oggi.

A diverse riprese tra l’11 e il 18 agosto di quell’anno, i canali privati Tele Züri, 3+, 4+ e 5+ avevano diffuso uno spot pubblicitario su mandato di un’organizzazione che si pretendeva di utilità pubblica. Il film in questione mostrava una giovane che correva in vari siti idilliaci, vantava le bellezze naturali e invitava a proteggere il paesaggio. Lo spot si concludeva con lo slogan "Per la protezione del paesaggio e della cultura svizzeri".

In seguito, un video è stato diffuso su Internet il cui inizio corrispondeva praticamente allo spot tv. La seconda parte era invece completata con nuove immagini e messaggi. Il film terminava con una raccomandazione in vista della votazione federale del 17 settembre 2020 "Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)".

Introiti confiscati

Esaminando a posteriori questa campagna, l’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufcom) ha ritenuto che Ch Media avesse violato il divieto di fare pubblicità politica prima delle votazioni popolari. Ha chiesto che gli introiti pubblicitari fossero versati alle casse della Confederazione. Il gruppo mediatico ha allora presentato un ricorso davanti al Taf.

I giudici sangallesi hanno ora accolto il ricorso di Ch Media. Hanno sottolineato preventivamente che il film diffuso su Internet non era sottoposto al divieto di fare pubblicità politica prima delle votazioni, previsto dalla Legge federale sulla radiotelevisione (Lrtv).

Nessuna allusione politica

Inoltre, il Taf ha constatato che lo spot tv non presentava alcuna allusione all’Iniziativa per la limitazione o di altri temi a essa legati. Non avrebbe quindi potuto, al momento della sua diffusione, essere considerata una pubblicità politica illecita. Diverso sarebbe stato se i due film fossero stati diffusi durante lo stesso periodo, in modo incrociato, in tal modo che i telespettatori avrebbero potuto associare il film online con lo spot tv.

Il Tribunale amministrativo federale ricorda che spetta alle aziende mediatiche garantire che non vengano diffuse pubblicità che violano il divieto previsto dalla Lrtv. Se non si conformassero agli obblighi di diligenza, potrebbero esserne ritenute responsabili.

Nella fattispecie non era possibile, neanche per Ch Media, constatare prima della pubblicazione online del film che lo spot rientrava in una campagna in vista di una votazione popolare. Tale sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

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