Svizzera

Casi Dublino: stop ai sussidi federali se i cantoni tergiversano

Il Tribunale amministrativo federale richiama all’ordine il Canton Neuchâtel: nessuna ragione oggettiva impediva i trasferimenti di un eritreo e un turco

Il Taf bacchetta i Cantoni che tardano a eseguire i trasferimenti
(Keystone)

Berna – La Confederazione può annullare gli indennizzi a titolo forfettario versati a un Cantone se questo non effettua il trasferimento di Dublino entro i termini previsti. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (Taf), che ha respinto due ricorsi del Canton Neuchâtel contro le decisioni della Segreteria di Stato per la migrazione (Sem).

In due sentenze pubblicate venerdì, il Taf ricorda che nell’ambito dell’asilo l’assistenza sociale e l’aiuto d’urgenza alle persone bisognose è una competenza dei Cantoni. A tal fine, la Confederazione versa loro indennizzi a titolo forfettario. Tra i compiti dei Cantoni vi è l’esecuzione dei trasferimenti ordinati dalla Sem a seguito di decisioni di non entrata in materia ai sensi del regolamento di Dublino. La legge sull’asilo prevede che la Confederazione possa chiedere il rimborso delle sovvenzioni o sospendere il pagamento se un Cantone non esegue gli allontanamenti nei tempi previsti in assenza di ragioni oggettive.

Nessun margine di manovra per i cantoni

Nei due casi presentati al Taf dal Canton Neuchâtel, riguardanti un cittadino eritreo che avrebbe dovuto essere trasferito in Italia e un turco in procinto di essere trasferito in Bulgaria, la Sem ha riscontrato che i termini di trasferimento – rispettivamente di 6 e 18 mesi – erano scaduti senza alcuna giustificazione per la mancata esecuzione dei trasferimenti. La Segreteria ha quindi deciso di sospendere il versamento dei sussidi federali alla scadenza del termine. Il Canton Neuchâtel ha contestato questa decisione, sostenendo che i Cantoni devono poter disporre di un margine di manovra e non essere obbligati a eseguire ‘ciecamente’ i trasferimenti ordinati dalla Sem.

Nella loro sentenza, i giudici sangallesi sottolineano che il legislatore non ha concesso ai Cantoni alcun margine di manovra in materia d’asilo. In entrambi i casi, le persone interessate erano state oggetto di una procedura il cui esito poteva essere impugnato. In tali condizioni, solo ragioni oggettive avrebbero giustificato la mancata esecuzione dei trasferimenti. Ragioni che non sussistono. Nel primo caso, il Canton Neuchâtel non ha intrapreso alcuna azione concreta durante il periodo di trasferimento di sei mesi. Nel secondo, il Cantone ha aspettato 14 mesi prima di aggiornare le informazioni mediche presenti nell’incarto. Data la mancanza di una ragione oggettiva, la Sem aveva il diritto di revocare i sussidi federali.

Le sentenze non sono definitive e possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

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