Svizzera

Furto di dati, respinto il ricorso dell’ex dipendente

Per l’uomo, giudicato in contumacia, il procedimento era stato condotto in modo inammissibile. Di parere contrario però il Tribunale federale

La vicenda risale a dieci anni fa
(Keystone)
12 maggio 2022
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un ex dipendente di Ubs condannato in contumacia per riciclaggio di denaro e per aver venduto nel 2012 alla Germania dati dei clienti della banca, ricevendo in cambio almeno 1,1 milioni di euro.

L’imputato ha sostenuto che il procedimento in contumacia era stato condotto in modo inammissibile e doveva quindi essere assolto. L’ultima sentenza nei suoi confronti è stata emessa nell’agosto 2020.

La Corte suprema ha però visto la questione in modo diverso: l’imputato non si è presentato a nessuna delle quattro date previste per le udienze. Dalla storia del processo si può concludere che non aveva intenzione di parteciparvi: "Il suo intero comportamento suggerisce inequivocabilmente una rinuncia implicita a un procedimento in contraddittorio e a una valutazione in sua presenza", spiegano i giudici dell’alta corte con sede a Losanna.

Il suo avvocato difensore era però presente a tutte le udienze, e l’imputato era quindi al corrente delle accuse a suo carico, precisa la sentenza pubblicata oggi. Il ricorso è stato quindi respinto e l’imputato condannato a pagare le spese processuali di 3’000 franchi.

Nel 2020, la Camera d’Appello del Tribunale penale federale (Tpf) di Bellinzona aveva confermato la condanna per spionaggio economico qualificato e riciclaggio di denaro. L’ex dipendente della banca era stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione e a una multa con la condizionale. Inoltre, vi è una richiesta di risarcimento a favore della Svizzera per un importo di quasi 1,4 milioni di franchi.

Al momento del processo di primo grado, nel 2019, l’uomo – un banchiere di nazionalità svizzera che lavorava all’Ubs di Basilea – nel frattempo si era trasferito in Germania. È stato scagionato dall’accusa di violazione del segreto commerciale e bancario, perché la consegna dei dati è avvenuta all’estero.

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