Svizzera

‘Il caso del richiedente pachistano convertito va riesaminato’

Lo statuisce la Corte europea dei diritti dell’uomo, sconfessando una doppia decisione del Tribunale amministrativo federale

Caso da rivedere
(Ti-Press)
26 aprile 2022
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La Svizzera non ha sufficientemente esaminato i rischi di persecuzione per un pachistano convertito al cristianesimo in caso di rinvio in patria. È la conclusione a cui è giunta la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo cui la domanda d’asilo del diretto interessato deve essere rianalizzata più nel dettaglio dalle autorità elvetiche.

L’uomo è arrivato nella Confederazione nel 2015 e ha depositato una richiesta per ottenere l’asilo. A suo dire, la sua vita era a rischio a causa di un conflitto tra la famiglia e dei vicini. Soggiornando in diversi centri d’accoglienza, ha frequentato varie chiese, prima di farsi battezzare nel 2016 in una mennonita.

Nel 2017, al momento del suo faccia a faccia con le autorità riguardo all’asilo, invece che con un avvocato, si è presentato in compagnia di un pastore, che ne ha testimoniato l’impegno in quanto parrocchiano. L’anno seguente però, la sua domanda è stata bocciata. Il Tribunale amministrativo federale (Taf) aveva poi confermato a due riprese (giugno e luglio 2020) tale decisione.

Il caso è in seguito finito in mano alla Cedu, che, in una sentenza pubblicata oggi, ricorda come le autorità svizzere fossero state informate già nel 2017 delle attività religiose del pachistano. Tuttavia, non gli avevano fatto alcuna domanda sull’argomento.

Il Taf aveva comunque stabilito che la conversione dell’uomo fosse sincera. L’istanza aveva inoltre condotto ricerche su eventuali persecuzioni contro i cristiani nel Paese asiatico, così da accertare se l’interessato corresse il pericolo di subire trattamenti incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Cedu ritiene che il tribunale di San Gallo avrebbe dovuto tenere conto maggiormente delle informazioni raccolte nel suo verdetto. Negli ultimi anni infatti, i cristiani, fra cui quelli convertiti, sono stati oggetto di attacchi e accuse di blasfemia in Pakistan. Si tratta di un ‘reato’ punibile con la pena di morte, che può essere commutata in una condanna a 25 anni.

L’intolleranza sociale, l’aumento del pericolo di rappresaglie e l’incremento della violenza per motivi di fede nella patria dell’uomo avrebbero dovuto costituire elementi da soppesare di più prima di pronunciarsi. I giudici di Strasburgo pensano quindi che non sia stato effettuato un esame sufficientemente approfondito della situazione dei convertiti al cristianesimo e della situazione personale del ricorrente.

Ai colleghi svizzeri viene rimproverato di non aver considerato il modo in cui l’uomo intendeva manifestare la propria fede in Pakistan in caso di allontanamento e i rischi a ciò associati. In conclusione, per la Cedu un rinvio in patria sarebbe una violazione della Convenzione. La domanda d’asilo va pertanto analizzata nuovamente.

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