Svizzera

Reati sessuali, la Commissione introduce il ‘No vuol dire no’

La Commissione affari giuridici agli Stati boccia il principio del consenso, rinuncia all’elemento della coercizione e introduce il reato di revenge porn

(Ti-Press)
18 febbraio 2022
|

Principio "No significa no", considerazione per le vittime maschili, pena minima per gli atti sessuali con bambini: sono queste le linee direttive per la revisione del diritto penale in materia sessuale, adottate dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Cag-S).

Dopo mesi di discussioni, la commissione ha completato i lavori relativi alla revisione, hanno annunciato i servizi del Parlamento. Il progetto di legge e il relativo rapporto sono stati sottoposti al Consiglio federale per un parere e saranno dibattuti dal plenum nella sessione estiva.

È già chiaro sin d’ora che il disegno di legge susciterà discussioni animate. Il progetto preliminare della Commissione aveva raccolto un sostegno limitato in consultazione. Da più parti è stato chiesto un ampliamento del concetto di violenza carnale, con l’introduzione del principio "Solo sì vuol dire sì". La soluzione "No significa No" proposta è stata considerata troppo blanda.

La Cag-S insiste però su questo principio, ma riformula le disposizioni chiave del diritto penale in materia sessuale, ossia i reati di coazione sessuale e di violenza carnale (art. 189 e 190 del Codice penale) e rinuncia all’elemento della coercizione nel reato di base, secondo un comunicato.

In dicembre, il Consiglio degli Stati si era già espresso contro il principio del consenso, come richiesto da un’iniziativa del canton Ginevra. In base a questo principio, tutti gli atti sessuali senza consenso esplicito dovrebbero essere punibili, come avviene in Svezia ad esempio. Una simile soluzione è pure in linea con la Convenzione di Istanbul, che la Svizzera ha adottato nel 2018.

Con 11 voti contro 1 la Commissione, inoltre, propone l’introduzione del cosiddetto "revenge porn", o pornovendetta, cioè la condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a P-CP). Un esempio tipico sono le foto o i video fatti di comune accordo durante una relazione e che vengono in seguito diffusi senza il consenso del partner.

Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE