Svizzera

Lavoro (e riposo), il Consiglio federale mette i puntini sulle 'i'

Disposta la modifica dell'ordinanza. Per i viaggi di servizio, andata e ritorno valgono come ore di attività, anche se non si fa nulla

Ad esempio se mi sposto in treno
18 settembre 2020
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Il Consiglio federale vuole fare più chiarezza sulle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo, ad esempio per quanto riguarda le trasferte all'estero. Oggi ha pertanto disposto la modifica dell'ordinanza in merito.

A livello di contenuti, scrive in una nota odierna il governo, si tratta di far luce su alcuni punti che sono spesso problematici nell'applicazione dell'ordinanza e di adeguarsi alla prassi in vigore. Tra le altre cose, l'esecutivo stabilisce ora come conteggiare il tempo di lavoro nelle trasferte all'estero, aspetto che spesso solleva interrogativi.

La nuova disposizione sancisce che nei viaggi di servizio sono da considerare come orario lavorativo almeno l'andata e il ritorno effettuati su suolo svizzero, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato e anche se non viene svolta alcuna attività. All'estero fa invece fede il contratto stipulato fra le parti, ma il dipendente deve comunque beneficiare di 11 ore di riposo.

Inoltre, viene definita meglio la settimana lavorativa e la sua durata massima, concetti che finora lasciavano spazio a varie interpretazioni. Prima si parlava unicamente di inizio al lunedì e conclusione alla domenica, senza orari precisi. Adesso viene specificato che la settimana comincia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica successiva alle 24.

La modifica risponde anche a domande formali riguardo alle visite mediche di idoneità al lavoro notturno regolare, che ora possono coincidere con quelle di idoneità alla guida. Malgrado ciò, viene sottolineato nel rapporto esplicativo a complemento dell'ordinanza, è possibile che i risultati dei due esami non siano gli stessi. Insomma, può essere che un dipendente ne superi uno ma non l'altro.

I risultati delle visite non dovranno poi essere notificati alla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), cosa che avveniva con le regole vigenti, le quali però, riferiscono da Berna, si sono rivelate impraticabili. Le aziende devono quindi semplicemente tenere a disposizione i documenti per un eventuale controllo da parte delle autorità d'esecuzione e di vigilanza.
 
 

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