Svizzera

Tf: 'I debiti non bastano per revocare il permesso di soggiorno'

Il Tribunale federale si è espresso così nel Canton Vallese, rammentando che sono giustificati i soli motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblici

(Ti-Press)
18 marzo 2019
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Una situazione finanziaria catastrofica non basta, da sola, a giustificare la revoca del permesso di soggiorno e il rimpatrio di un cittadino dell'Unione europea. Il Tribunale federale ha annullato una decisione in tal senso delle autorità vallesane riguardante una famiglia francese, che beneficia dell'accordo della libera circolazione delle persone.

Il caso francese

Arrivato in Svizzera nel 2004, il padre di famiglia ha lavorato per una impresa vallesana durante un decennio prima di diventare amministratore unico di una società di investimenti. Nel giro di quattro anni, ha accumulato precetti esecutivi per un totale di 1,2 milioni di franchi e attestati di carenza di beni per quasi mezzo milione. A partire dal 2015, il Servizio della popolazione e delle migrazioni vallesano ha rifiutato di prolungare il permesso di domicilio per cittadini UE/AELS dell'uomo e di due suoi figli nati in Svizzera, come pure i permessi di dimora della moglie e di una prima figlia. La decisione è stata confermata dai tribunali del cantone. I giudici federali di Losanna l'hanno ora annullata. In una sentenza pubblicata oggi mantengono le autorizzazioni di domicilio e di soggiorno della famiglia francese, che aveva presentato ricorso.

Ordine, sicurezza e sanità pubblici

Citando l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il Tribunale federale rammenta che il diritto di rimanere in Svizzera accordato ai cittadini dell'Unione europea può essere limitato soltanto per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblici. Motivi che vanno interpretati in modo restrittivo. La nozione di ordine pubblico - aggiunge - presuppone una minaccia reale e di una certa gravità riguardante un interesse fondamentale della società. Nella sua giurisprudenza, l'alta corte si mostra particolarmente severa soprattutto in caso di infrazioni della legislazione sugli stupefacenti, di atti violenti o terroristici, di gravi reati sessuali o di criminalità organizzata.

Nel caso in esame - rileva il Tribunale federale - il padre di famiglia non è stato oggetto di alcuna condanna penale. Tenendo conto soltanto della sua situazione finanziaria catastrofica, dunque, la giustizia vallesana ha violato l'accordo bilaterale. Il ricorrente, aggiunge, è certo incapace di far fronte ai suoi obblighi finanziari, ma non rappresenta per nulla una minaccia grave inerente a un interesse fondamentale della società.

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