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Il nodo dei capital gain, elemento d’incertezza giuridica

Gli utili in conto capitale di regola non sono tassati se conseguiti nell’ambito di una normale gestione del risparmio privato. Ci sono delle eccezioni

(Keystone)
12 febbraio 2021
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Il sistema fiscale svizzero si fonda sull’imposizione universale di tutti i redditi da qualsiasi fonte e da qualsiasi parte essi provengano. Questo principio è ancorato nella legislazione sia a livello nazionale, sia cantonale. In pratica nella Legge federale sull’imposta federale diretta (Lifd) e nella Legge tributaria cantonale. 

Nella legislazione svizzera sono tuttavia presente alcune eccezioni. La più rilevante è l’esenzione degli utili in capitale (capital gain) realizzati alienando la sostanza mobiliare privata. Una differenza sostanziale con le legislazioni di altri Paesi Ocse dove invece i capital gain sono tassati regolarmente o con un’aliquota fissa una tantum, oppure aumentando il reddito imponibile delle persone fisiche. Nel caso di redditi provenienti dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione o da ogni altra attività lucrativa indipendente, gli utili (o la perdita) da capitale vanno a formare l’utile di esercizio (articolo 18, capoverso 1 Lifd).

Il capoverso tre dell’articolo 16 della Legge federale sulle imposte dirette apparentemente parla chiaro: “Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta”. Anche la trasposizione di questo principio nella legge tributaria cantonale all’articolo 15, capoverso 3, è a una prima lettura lampante: “Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139)”. Eppure non è veramente così perché come tutte le volte che si ha a che fare con l’interpretazione del diritto la risposta è “dipende”.

Il tema dei capital gain nel diritto svizzero è stato trattato ampiamente negli anni scorsi. Un articolo di Sacha Cattelan, assistente Supsi, pubblicato nel giugno del 2014 nel numero 6 della rivista ‘Novità fiscali’ del Centro di competenze tributarie della Supsi, spiega in maniera abbastanza esaustiva una problematica complessa.

“In materia di capital gain, non disponendo un articolo di legge che sancisca in modo chiaro e definito la delimitazione fra reddito derivante da un’attività lucrativa indipendente (che è imponibile ai fini del guadagno in conto capitale) e da una “mera amministrazione” della sostanza privata (esente da imposta), la certezza del diritto appare compromessa”, scriveva Cattelan. E quando la legge non è chiara, dovrebbe venire in aiuto, solitamente, la giurisprudenza. 

Attualmente l’imposizione o l’esenzione degli utili in capitale avviene sulla base di sentenze emesse dal Tribunale federale, applicando così la giurisprudenza esistente. Il parlamento però, nonostante due tentativi del Consiglio federale (uno nel 1998 e un altro nel 2005), non ha ancora legiferato in materia e non c’è nulla che faccia intendere che lo farà presto. 

Esentati, ma solo a determinate condizioni

L’amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) ha ripreso tutti gli indizi giurisprudenziali elaborati nel corso degli anni dal Tribunale federale, emanando due circolari: una del 2005 e l'altra che è tutt’ora in vigore, in sostituzione della precedente, la numero 36 del 27 luglio 2012 dedicata proprio al commercio professionale dei titoli. L’intento dell’amminstrazione federale delle contribuzioni era quella di assicurare un’uniformità di applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale da parte dei Cantoni e di garantire così certezza del diritto per i contribuenti. Da qui la distinzione tra un’attività lucrativa indipendente (quasi commercio di titoli) e la gestione patrimoniale privata. 

La circolare numero 36 del 27 luglio 2012 è in pratica la guida per capire in che campo ci si trova: professionale oppure normale gestione del risparmio.

Sono previste cinque condizioni che se realizzate cumulativamente, le autorità fiscali ammettono in ogni caso l’esistenza di una gestione privata della sostanza e quindi di utili in capitale non imponibili. Condizioni che escludono la professionalità, quindi. Di seguito l’elenco: i titoli venduti sono stati detenuti per almeno sei mesi; il volume delle transazioni per anno civile non supera complessivamente più di 5 volte il valore degli averi sui conti all’inizio del periodo fiscale; gli utili in capitale non sono tali da sostituire i redditi di altra fonte del contribuente (inferiori al 50%); gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi; l’acquisto e la vendita di prodotti finanziari derivati si limita alla copertura delle proprie posizioni in titoli. Nel caso in cui questi criteri non siano cumulativamente soddisfatti, la presenza di un commercio professionale non può essere esclusa. Situazione che teoricamente – rimanendo nel campo dei grandi patrimoni – potrebbe portare l’aliquota marginale cumulata (imposta cantonale, comunale e federale) oltre il 40%.

Se tassati, l’aliquota è superiore al 40%

“Nel caso in cui una persona fisica realizzi un utile in capitale e non soddisfi cumulativamente le condizioni previste dalla circolare 36 dell’Afc, le autorità fiscali sono tenute ad analizzare la fattispecie sulla base degli indizi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale federale”, spiegava Cattelan. “A questo punto le autorità fiscali non dispongono più di criteri che devono essere soddisfatti cumulativamente al fine di escludere un’attività lucrativa indipendente, bensì devono valutare la fattispecie nel suo insieme e considerare gli indizi elaborati dal Tribunale federale che, anche se soddisfatti singolarmente, possono portare a qualificare il contribuente come ‘quasi commerciante’ di titoli”. Le conseguenze fiscali per il contribuente non sono per nulla irrilevanti, faceva notare Cattelan, poiché le perdite e gli utili rientrano nella base imponibile e modificano di conseguenza l’aliquota applicabile al reddito complessivo. Aliquota che in Cantoni come il Ticino può arrivare fino al 41,5% (imposte cantonali, comunali e federali). Il contribuente inoltre dovrà pagare contributi sociali pari a circa il 10% dell’utile in capitale realizzato.

“L’incertezza e i dubbi interpretativi presenti nella nostra legislazione”, concludeva Cattelan, sono tutt’oggi un problema irrisolto benché vi siano stati ripetuti tentativi di semplificare il sistema fiscale e garantire la certezza del diritto”. L’ultimissimo tentativo, accantonato poi dalle Camere federali, è stato fatto con il progetto 3 della Riforma II dell’imposizione delle imprese che riguardava ‘il quasi commercio’ di valori mobiliari. Progetto che è poi stato accantonato quasi subito.

L’unico supporto per la prassi, a oggi, rimane la circolare 36 del 27 luglio del 2012. Una soluzione che non è supportata da una sufficiente base legale. “Questa circostanza, concludeva Cattelan, lascia spazio a forti dubbi riguardo al buon funzionamento del sistema fiscale, il quale, per un tema così importante per la piazza finanziaria svizzera, necessita di certezza ed equità”.

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