Economia

Gli ex clienti Bsi sono oggetto di una domanda raggruppata

Le autorità fiscali italiane vogliono vederci chiaro sui titolari di conti che non hanno aderito ai programmi di emersione volontaria (voluntary disclosure e scudi fiscali)

L'ex Bsi ora Efg (Ti-Press)
10 dicembre 2019
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L’Agenzia italiana delle entrate ha inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) una domanda raggruppata di assistenza amministrativa. Gli estratti della stessa sono stati pubblicati sul Foglio federale di oggi e la richiesta risale al 23 novembre del 2018. A finire nel mirino del fisco italiano sono i clienti della ex Bsi, poi Efg, i cui nomi sono sconosciuti e che nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 erano titolari di uno o più conti presso Bsi Sa, o in seguito presso Efg Ag; erano domiciliati in Italia; avevano ricevuto una lettera nella quale Bsi Sa annunciava la restrizione dei servizi bancari, se il titolare del conto non avesse fornito alla banca la prova della sua conformità fiscale riguardante il conto. E infine, se il titolare del conto non ha fornito a Bsi, rispettivamente a Efg né prima né dopo l’invio di questa lettera, prove sufficienti a dimostrare la sua conformità fiscale.

Sono esclusi tutti i conti divulgati nel quadro dello scambio automatico di informazioni od oggetto di scudo fiscale o di emersione volontaria.

Le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa sono invitate a comunicare all'Afc il loro indirizzo attuale svizzero, se risiedono in Svizzera, o a designare un rappresentante autorizzato a riceve le notificazioni in Svizzera, se risiedono all'estero. Il termine per designare l'indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche è di 20 giorni e inizia a decorrere dal giorno successivo (oggi, ndr) alla pubblicazione sul foglio ufficiale. Il termine scade quindi il 30 dicembre.

L'Afc precisa che le persone legittimate a ricorrere possono prendere parte alla procedura semplificata di cui all'articolo 16 Laaf (legge sull'assistenza amministrativa) e acconsentire alla trasmissione delle informazioni all'autorità richiedente informando l'Afc per iscritto. Tale consenso è irrevocabile. In mancanza di consenso alla procedura semplificata, l'Afc rilascia una decisione finale ai sensi dell'articolo 17 Laaf. Infine, se l'Afc non è in grado di notificare una decisione finale alle persone interessate o legittimate a ricorrere, questa verrà notificata nel Foglio federale in forma anonima.

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