Ticino

‘Organi del Tribunale d’appello, stop alle presidenze a vita’

Iniziativa parlamentare dell’Mps per consentire una maggiore rotazione delle cariche ai vertici delle Sezioni e delle Camere. Ed evitare i ‘giardinetti’

I deputati Pronzini, Arigoni e Lepori propongono una modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria (Ti-Press)
14 luglio 2022
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Il titolo dell’atto parlamentare sintetizza bene il senso della modifica legislativa proposta: "Basta presidenti a vita delle Sezioni e Camere del Tribunale di appello". Con un’iniziativa parlamentare allestita nella forma elaborata, il Movimento per il socialismo chiede di ritoccare la Legge sull’organizzazione giudiziaria per consentire una maggiore rotazione delle cariche ricoperte dai giudici ai vertici degli organi che compongono la massima autorità giudiziaria cantonale. Ed evitare così "accentramenti di potere" o la creazione di quelli che l’Mps definisce "giardinetti".

I deputati del Movimento per il socialismo Matteo Pronzini (primo firmatario), Simona Arigoni e Angelica Lepori propongono di intervenire sull’articolo 42 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, completando la lettera a) del quinto capoverso. In concreto: al testo vigente – "5. Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello: a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere" – i tre granconsiglieri suggeriscono di aggiungere la seguente frase: "Il presidente ed il vicepresidente delle Sezioni e delle Camere non sono immediatamente rieleggibili". In altre parole, si vorrebbe codificare lo stesso principio che vale oggi per il presidente e il vice del Tribunale d’appello, dell’intero Tribunale.

L’articolo 42, si ricorda nell’iniziativa parlamentare, "regola la costituzione delle Sezioni e delle Camere del Tribunale di appello", formato da ventotto giudici ordinari e da sedici supplenti: "Ogni due anni per il 1° giugno la seduta plenaria dei giudici ordinari elegge il presidente e il vicepresidente, che non sono immediatamente rieleggibili, e costituisce le Sezioni e le Camere". Annotano Pronzini e colleghe: "A una prima lettura" dell’articolo 42 "si può essere indotti a credere che vi sia ogni due anni una sorta di grande reset, ma non è così. In realtà, la composizione delle Sezioni e delle Camere è molto statica e di fatto è possibile procedere internamente a un cambio solo in caso di partenza di un collega. Benché non iscritto nella legge, nel 99% dei casi ci si attiene al principio dell’anzianità di servizio".

‘Dalla stabilità all’inamovibilità’

Se per il presidente e il vicepresidente dell’intero Tribunale d’appello "è preclusa la possibilità di rielezione immediata dopo il biennio, questa clausola non è prevista per i presidenti e i vicepresidenti delle Sezioni e delle Camere", si osserva nell’atto parlamentare. "Sicuramente non la si può ritenere una dimenticanza del legislatore, ma una scelta. Verosimilmente – continua l’Mps – si voleva una certa maggior stabilità per i collegi giudicanti. Tuttavia oggi dalla maggiore stabilità si è passati all’inamovibilità, ossia a presidenti a vita. Infatti, se oggi un giudice diviene presidente di Sezione o Camera, salvo sua rinuncia, rimane tale fino a quando lascia il Tribunale di appello (sempre per il principio di anzianità di servizio)". La situazione attuale vede per esempio "il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni presidente da trent’anni, il presidente del Tribunale penale cantonale e i presidenti di altre Camere da molti anni" alla guida dei rispettivi uffici giudiziari. E ancora: "Altri giudici, solo perché più giovani, si vedono sbarrata la strada per anni o decenni, senza forse mai poter accedere alla presidenza" (in Ticino la durata del mandato dei magistrati, rinnovabile, è di dieci anni). "Tale contesto di graniticità potrebbe poi comportare la creazione di ‘giardinetti’ con atteggiamenti di inutile e dannosa onnipotenza (che anche la cronaca relativamente recente ha dimostrato, si pensi ai famosi messaggini fra il presidente del Tribunale penale cantonale e il procuratore generale)", sostengono i deputati dell’Mps alludendo al tormentato rinnovo, nel 2020, delle cariche in seno al Ministero pubblico.

Anche a livello federale, rilevano gli iniziativisti, un giudice "non può rimanere presidente per più di un dato periodo, proprio per tutelare la collegialità ed evitare un accentramento di potere nella figura del presidente".

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