Ticino

Parmalat Bis, Sala prosciolto dal reato di riciclaggio

La Corte del Tribunale penale federale ha accolto quasi in toto le richieste della difesa. Il Ministero pubblico ha annunciato Appello contro la sentenza

Luca Sala (a destra) con il suo legale avvocato Daniele Timbal
(Archivio Ti-Press)
8 novembre 2021
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Sono cadute tutte le accuse più gravi. Luca Sala, l’ex manager di Bank of America ed ex consulente di Parmalat, è stato prosciolto dalle accuse di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva. Procedimenti abbandonati invece per gli altri capi d’accusa: uno per violazione della riserva della specialità e l’altro per l’intervenuta prescrizione dell’azione penale. Luca Sala è però stato riconosciuto colpevole di istigazione a falsità in documenti per un singolo caso e per questo condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di franchi 90 l’una, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato oltre al pagamento delle spese procedurali in ragione di mille franchi. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di due anni. Nel contempo sono state respinte le pretese di Parmalat SpA quantificate dall’avvocato di parte civile in circa 52 milioni di dollari. Sala non era presente in aula in quanto già di ritorno in Brasile, suo Paese di residenza.

La Corte del Tribunale penale federale composta dai giudici a latere Roy Garré e Monica Galliker, presieduta dalla giudice Fiorenza Bergomi, ha anche deciso di porre a carico della Confederazione le spese procedurali per il presente procedimento come pure la retribuzione del difensore d’ufficio avvocato Daniele Timbal fissata in 60’935 franchi.

Inoltre, sono stati riconosciuti a Luca Sala 338’819,80 franchi “a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali”, si legge nel dispositivo della sentenza. Parte di questo importo – 15mila franchi – è posta a carico di Parmalat a titolo di ripetibili, mentre a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale sono stati riconosciuti 11’462,10 franchi. A questi si aggiungono 21’400 franchi, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale. Contro la sentenza pronunciata questa mattina è già stato annunciato l’Appello da parte del Ministero pubblico della Confederazione in aula rappresentato dai procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi. Da parte sua l’accusatrice privata Parmalat SpA rappresentata dall’avvocato Ivan Paparelli non ha voluto prendere posizione in merito a un eventuale Appello. «È una possibilità prevista dal diritto. Valuteremo nei prossimi giorni», ha affermato l’avvocato Paparelli.

La presidente della Corte Fiorenza Bergomi motivando oralmente la sentenza non ha riconosciuto le tesi dell’accusa che ricordiamo chiedeva tre anni di reclusione, dedotto il carcere estradizionale patito da Sala, oltre alla confisca dei saldi attivi dei conti bancari sotto sequestro. In estrema sintesi, per la Corte, i reati a monte per configurare quello di riciclaggio di cui era accusato Sala non sussistono. Non c’è il reato di bancarotta fraudolenta/amministrazione infedele e nemmeno quello di usura. Il primo perché Sala non era amministratore di Parmalat e nemmeno poteva conoscere, da consulente esterno, il reale stato di salute finanziaria del gruppo di Collecchio. Anche la dichiarazione di Fausto Tonna secondo cui Sala poteva conoscere la situazione debitoria di Parmalat non è credibile per la Corte. «Tonna non è mai stato sentito in istruttoria e mai messo a confronto con Sala. Sono di fatto sue illazioni», ha affermato la presidente della Corte ricordando anche che il complesso sistema per nascondere il reale stato dei conti di Parmalat era stato messo in piedi del ragionier Tonna e che nemmeno la Consob, l’autorità di vigilanza italiana sulle società quotate, si era accorta che qualcosa non andasse. «Sala non poteva essersi reso conto che Parmalat fosse una società decotta», ha ricordato la presidente della Corte.

Per quanto riguarda il reato di usura anche quest’ultimo non sussiste quale reato a monte di quello del riciclaggio. «Secondo la dottrina e la giurisprudenza c’è usura quando si applicano tassi d’interesse superiori al 18% e in alcuni casi fino al 25% l’anno. Le operazioni di finanziamento messe in piedi da Sala non hanno mai superato queste soglie». C’era infine la complessa struttura di società offshore e conti bancari creata da Sala per movimentare i proventi della sua attività lucrativa all’insaputa di Bank of America e di Parmalat. Per la Corte questa rete societaria serviva a celare i suoi guadagni, non a riciclare denaro frutto di reati fallimentari. «Sala è stato certamente un impiegato infedele di Bank of America, ma questo non ne fa un riciclatore».

Soddisfatta la difesa

«Siamo molto soddisfatti della decisione di questa Corte che accoglie di fatto i nostri rilievi avanzati in tutti questi anni», afferma l’avvocato Daniele Timbal. «Tutta la vicenda Parmalat si è basata su un teorema che le banche non potevano non sapere della situazione debitoria di Parmalat, mentre hanno subito il danno al pari di tutti coloro che hanno messo dei soldi in questa società. La Corte per la prima volta riconosce questo paradosso e ha inquadrato la vicenda di Luca Sala nelle giuste circostanze», aggiunge Timbal. Per l’avvocato Andrea Soliani, difensore di fiducia di Sala nei procedimenti italiani, la Corte del Tribunale penale federale ha riconosciuto che il reato di riciclaggio non sta in piedi in quanto il servizio offerto da Sala non era fuori mercato. «Sì, i guadagni non erano noti al suo datore di lavoro, ma ciò è una questione interna tra Sala e il suo ex datore di lavoro», aggiunge Soliani.

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