Ticino

Virus e violazioni, arrivano segnalazioni alla Procura

Primi procedimenti penali. Il pg Pagani: al Ministero pubblico stanno giungendo le denunce da parte della Polizia, prossimamente emaneremo i relativi decreti

7 aprile 2020
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Sarà per il rafforzamento dei controlli nei pochi valichi di confine ancora aperti e per la maggior presenza delle forze dell’ordine sul territorio, che hanno bloccato o comunque rallentato di molto il pendolarismo del crimine. Sarà perché un buon numero di malintenzionati, anche nostrani, ha deciso, per non rischiare la salute e passata l’emergenza poter così tornare a delinquere, di attenersi scrupolosamente alla raccomandazione sanitaria di stare a casa. Sarà per questi e altri motivi, fatto sta che «nelle ultime tre settimane il Ministero pubblico non ha deferito nessuno al giudice dei provvedimenti coercitivi per chiedere la conferma dell’arresto», dice alla ’Regione’ il procuratore generale Andrea Pagani. C’è però il rovescio della medaglia, sempre in relazione ai risvolti penali dell’epidemia di coronavirus in Ticino: «Se mi riferisco unicamente al periodo compreso tra il 24 marzo, quando abbiamo aperto il primo procedimento, al 31 marzo, la Polizia ha trasmesso al Ministero pubblico ben dieci rapporti, con relativi verbali di interrogatorio, per presunti delitti ai sensi dell’Ordinanza del Consiglio federale ’sui provvedimenti per combattere il Covid-19' e presunte infrazioni alle disposizioni varate dal governo ticinese». Dieci rapporti in pochi giorni, che «saranno prossimamente oggetto di nostre decisioni: decreto d’accusa o decreto d’abbandono. E credo che nei giorni a venire le denunce da parte della Polizia aumenteranno».

Quando interviene il Ministero pubblico

Partiamo allora dalla vigente Ordinanza cui ha accennato Pagani per capire come funziona il meccanismo sanzionatorio in questo momento. Al Ministero pubblico, spiega il pg, «compete il perseguimento di quelle violazioni che per Berna configurano dei delitti, puniti, secondo il primo capoverso dell’articolo 10f dell’Ordinanza, con una pena pecuniaria o, a dipendenza della gravità del caso, con la detenzione fino a tre anni. Questo per chi non rispetta i provvedimenti indicati all’articolo 6, come per esempio il divieto di manifestazioni pubbliche o private, incluse quelle sportive e le attività societarie, oppure la chiusura di negozi (ad accezione degli alimentari), di ristoranti, bar, discoteche, locali notturni ed erotici, strutture ricreative e per il tempo libero, parrucchieri, saloni di massaggio e centri estetici. La persona che viola queste disposizioni commette un delitto». Quando constata un’infrazione, la Polizia, continua Pagani, «redige e invia alla Procura un rapporto con gli estremi della fattispecie, allegandovi il verbale di interrogatorio, in base a un modello che come Ministero pubblico abbiamo preparato e distribuito un paio di settimane fa alle forze dell’ordine, e indicando stato civile e situazione patrimoniale della persona». L’incarto «viene allestito dalla Polizia giudiziaria della Cantonale». Tocca poi «al procuratore pubblico di picchetto - sono e saranno i pp che trattano i reati cosiddetti di polizia, cioè gli illeciti non finanziari - a emettere la decisione, che può essere un decreto di accusa con conseguente proposta di pena, impugnabile davanti alla Pretura penale, o un decreto d’abbandono».

Le competenze della Polizia

Anche il singolo agente di polizia può sanzionare direttamente, senza cioè investire del caso il Ministero pubblico. «Può farlo infliggendo una multa disciplinare di 100 franchi in caso di contravvenzione ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 10f dell’Ordinanza federale - riprende il procuratore generale -. In altre parole quando constata una violazione dell’articolo 7c dell’Ordinanza medesima, che vieta gli assembramenti di più di cinque persone - fino a cinque i presenti sono comunque tenuti a mantenere gli uni dagli altri una distanza di almeno due metri - nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, o allorché constata una violazione dell’articolo 4 sulle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone». E se la persona si oppone? «Certo, ha la possibilità di opporsi: in questo caso l’agente di polizia deve trasmettere al Ministero pubblico il rapporto con l’intimazione della multa, perché la procedura diventa ordinaria. Sarà il procuratore, qualora ritenga che vi siano gli estremi per la sanzione, a emettere la multa, il cui importo, aggiungo, potrebbe essere superiore a 100 franchi. Anche in procedura ordinaria, la persona può fare opposizione a decreto e multa decisi dal pp e quindi rivolgersi alla Pretura penale». E se il multato non ha i soldi per pagare sul posto? «La polizia gli assegna un termine - afferma il pg -. Se non lo rispetta, scatta la procedura ordinaria. Ricordo che per decisione federale anche questi termini sono stati prorogati, da trenta a sessanta giorni».

Le risoluzioni ticinesi

Fin qui l’Ordinanza federale. Ma come ci si regola con le violazioni delle disposizioni, più restrittive di quelle federali, contemplate dalle risoluzioni del Consiglio di Stato ticinese, quali il blocco dei cantieri e delle attività aziendali considerate non essenziali, disposizioni reputate necessarie per superare la crisi sanitaria? «Constatata l’infrazione e tenuto conto anche della Legge federale sulle epidemie, richiamata dalle risoluzioni, la Polizia - indica il procuratore generale - stila il rapporto e redige il verbale di interrogatorio: dopodiché trasmette il tutto al Ministero pubblico per le decisioni del caso. Nella decina di rapporti inviataci tra il 24 e il 31 marzo, qualche incarto, infatti, concerne artigiani o ditte che eseguivano lavori presso privati senza essere autorizzati dall’autorità cantonale». L’epidemia in corso genera insomma nuove situazioni anche sul piano del diritto penale. «Peraltro non abbiamo giurisprudenza - osserva Pagani -. I procuratori generali cantonali sono ad ogni modo in contatto fra di loro».

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