Ticino

Ex funzionario Dss, la sentenza negata al governo

La Corte di appello penale respinge la richiesta della Sezione risorse umane di accesso al verdetto di condanna di primo grado per coazione sessuale

(Ti-Press)
23 agosto 2019
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La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato e ci sono ancora ricorsi di tutte le parti in causa. È questa la motivazione con cui la Corte d'appello penale (Carp) ha respinto la richiesta del Consiglio di Stato ticinese di poter disporre della sentenza che lo scorso gennaio ha condannato a una pena pecuniaria per coazione sessuale un ex funzionario del Dipartimento sanità e socialità. Una sentenza che fece molto scalpore tanto che le interrogazioni parlamentari non si fecero attendere. Ppd, Lega e MpS – scrive il sito della Rsi che riporta la notizia anticipata dal 'Quodiano' – avevano chiesto al Governo di verificare se all'interno dell'amministrazione qualcuno sapeva e non ha parlato. Nei giorni seguenti il Consiglio di Stato dichiarò che quando avrebbe ricevuto le motivazioni della sentenza, avrebbe avviato verifiche interne al Dipartimento.

Detto fatto, il 9 maggio la Sezione delle risorse umane ha chiesto l'accesso agli atti per "estendere le verifiche circa una presunta situazione di omertà all'interno del Dipartimento". La risposta della procuratrice pubblica Chiara Borelli e del legale delle vittime era stata positiva. Di parere opposto invece il difensore dell'ex funzionario, l'avvocato Niccolò Giovanettina, che si era opposto all'istanza perché la sentenza – alla luce degli appelli annunciati da tutte le parti coinvolte – non è cresciuta in giudicato.

Ma Costituzione federale e giurisprudenza...

Da ricordare tuttavia che l'articolo 30 della Costituzione federale, al capoverso 3, afferma che 'L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni'. Ci chiediamo:  come si concilia la decisione della Corte d'appello penale di negare al Consiglio di Stato l'accesso alla sentenza di primo grado con il disposto costituzionale? Perché la Carp ha rifiutato di dare al governo una sentenza anonimizzata? Peraltro le eccezioni, di cui parla il capoverso 3 del citato articolo costituzionale, nella fattispecie non vi sarebbero. La sentenza di primo grado non è ad esempio una  decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi presa  in corso di inchiesta e per questo coperta (ancora) da segreto istruttorio. Non solo. Giurisprudenza consolidata del Tribunale federale e  del Tribunale penale federale sostiene che il disposto costituzionale va applicato in maniera quasi generalizzata, poco importa se la sentenza sia cresciuta o meno in giudicato.  

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