Ticino

Imposte di culto: unicum giuridico controverso

La possibilità di essenzione delle società commerciali in Ticino sarebbe in contrasto con la Costituzione federale

265 mio. di franchi il provento nei Cantoni in cui l'imposta è obbligatoria
(Ti-Press)
9 marzo 2019
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L’imposta di culto in Ticino è oggetto periodicamente di polemiche. Per Marco Bernasconi, esperto di diritto tributario e autore al riguardo di uno studio su ‘Novità fiscali’ della Supsi, il tema resta di stretta attualità: “Di recente l’attenzione pubblica si è concentrata, da un lato, sulle difficoltà finanziarie delle due confessioni – la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata – ufficialmente riconosciute dall’articolo 24 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e, dall’altro, sull’iniziativa popolare cantonale (non riuscita, ndr) per la separazione tra Stato e Chiesa promossa dall’Associazione dei liberi pensatori nel settembre scorso”.

Disposizione cantonale contraria a una norma costituzionale

La criticità sollevata da Bernasconi riguarda la possibilità contemplata nella legislazione cantonale per le persone giuridiche con finalità commerciali di esimersi dal pagamento dell’imposta di culto. Un unicum giuridico ticinese nato nel 1992, dopo più di quarant’anni dal- l’entrata in vigore della Legge tributaria cantonale del 1950 (che in teoria regolava l’imposta di culto, ma che di fatto non garantiva alcuna certezza giuridica) quando è stato accolto il decreto legislativo (Dl-Icu) che consente alle due confessioni riconosciute dalla Costituzione ticinese di prelevare un’imposta di culto. Il decreto approvato 27 anni fa, indica il pro- fessor Bernasconi, stabilisce che tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta di culto, consentendo, tuttavia, a entrambe di avvalersi dell’esenzione da tale tributo qualora non si riconoscano nella confessione che ne è destinataria. “Il Gran Consiglio ticinese ha così esteso la libertà di credo e di coscienza anche alle persone giuridiche commerciali”. Questa disposizione, sostiene Bernasconi, potrebbe essere contraria all’interpretazione di una norma costituzionale di rango superiore, ovvero i limiti imposti dall’articolo 15 della Costituzione federale, la quale riconosce la libertà religiosa soltanto agli in- dividui ma non alle persone giuridiche. Bernasconi: “Il Tribunale federale ha sempre rifiutato di prendere in considerazione, ai fini dell’imposizione delle persone giuridiche, le convinzioni religiose o filosofiche delle persone fisiche che si posizionano dietro ad esse. Adottare una visione simile contraddirebbe il fatto che le persone giuridiche costituiscono dei soggetti fiscali indipendenti che si distinguono dalle persone fisiche che vi partecipano”. Mentre per l’Alta Corte è chiaro che un cambiamento della sua giurisprudenza avrebbe delle conseguenze sull’esistenza futura delle Chiese e comunità religiose, ciò che si osserva a livello cantonale, oltre alle difficoltà finanziarie delle parrocchie, è il sussistere di una situazione piuttosto controversa.

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