Ticino

Custodia di polizia, i magistrati: ‘Forti perplessità’

Le autorità penali sul progetto di revisione legislativa: ci sono già i codici federali

20 giugno 2018
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La prospettata misura della custodia di polizia desta “forti perplessità”. Le desta nelle autorità giudiziarie penali ticinesi – Ministero pubblico, Tribunale penale, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Corte d’appello e di revisione penale – che, interpellate dalla commissione parlamentare della Legislazione, si esprimono sul progetto di revisione della Legge cantonale sulla polizia elaborato dal Consiglio di Stato. E tra le novità che l’Esecutivo intende introdurre figura appunto la custodia di polizia.

Secondo l’articolo di legge confezionato dal governo, il provvedimento restrittivo, disposto dall’ufficiale di polizia e della durata massima di ventiquattro ore, verrebbe adottato nei confronti di persone “che mettono in pericolo se stesse o terzi in modo grave e imminente” e di persone “che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave e imminente”. Due situazioni tuttavia che, scrivono le autorità giudiziarie penali, potrebbero “già configurare un indizio di reato”. E quindi “comportare l’obbligo di procedere con un fermo di polizia e/o arresto provvisorio” nel rispetto delle vigenti disposizioni del “Codice di procedura penale” (Cpp) e dei relativi termini temporali: “Di breve durata (al massimo 3 ore)” il fermo di polizia e “di 24 ore” l’arresto provvisorio. È allora “evidente il grande rischio di un’errata interpretazione/valutazione della situazione”. Di qui “l’altrettanto importante rischio dell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in contrasto con le norme sull’arresto provvisorio, con conseguente mancato rispetto del termine previsto dal Cpp per liberare la persona o tradurla dinanzi al procuratore pubblico”. Ma la custodia di polizia verrebbe adottata anche per garantire, afferma l’articolo proposto dal Consiglio di Stato, “l’esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall’autorità competente”. Ebbene, la magistratura ricorda quanto “evidenziato” dall’allora pg Noseda “nella procedura di consultazione”: la custodia di polizia “non può essere applicata in caso di traduzione forzata, poiché questo provvedimento è già espressamente ed esclusivamente regolato dal diritto federale”, cioè dal Cpp.

Diritto federale che le autorità penali richiamano pure in relazione alle modifiche di legge per rendere possibili le indagini di polizia preventive: “Già oggi, sulla base dell’impianto legislativo esistente a livello federale (Codice penale e Cpp), la sicurezza dei cittadini è efficacemente garantita, come dimostrato anche da recenti casi”, fra cui “quello inerente alla Scuola di commercio di Bellinzona”. Pertanto “risulta arduo comprendere la portata pratica delle norme proposte e, soprattutto, la necessità della loro adozione”. Tre i relatori in commissione sul messaggio governativo: Rückert (Lega), Galusero (Plr) e Agustoni (Ppd). 

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