Luganese

Vietato ‘girare’ le voci di spesa

Respinto il ricorso di una società esclusa da appalto dell’Ustra

Ti-Press
25 febbraio 2022
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Trasporre i costi da una ‘voce’ all’altra del preventivo è motivo valido per escludere un concorrente dalla gara di appalto. Questo almeno si desume leggendo la sentenza del Tribunale amministrativo federale, relativa a un appalto legato al rifacimento dell’autostrada nella zona di Lugano Nord, tra la galleria di Collina d’Oro e Lamone. Si trattava di eseguire prove su materiali, sul cantiere e in laboratorio. Miscele bituminose, strati di fondazione, malte e calcestruzzi. Tre le ditte partecipanti, tra le quali una società bellinzonese esclusa per aver presentato un’offerta non conforme relativamente alle voci di spesa. Da qui il suo ricorso, contro l’Ufficio federale delle strade (Ustra) e l’odierna sentenza, che lo respinge. La gara di appalto comprendeva circa 170 di queste voci di spesa; la ditta in questione ha offerto 43 posizioni al prezzo simbolico di 1 franco, e altre 64 posizioni al prezzo ancora più simbolico di 5 centesimi. Costi che tuttavia sono stati ‘traslati’ su altre voci. Faccenda un po’ da contabili, ma "Appare evidente – scrive il tribunale – che il modo di agire della ricorrente si discosti dal principio di pattuizione dei prezzi a prezzi unitari secondo il capitolato, non permettendo di conseguenza una valutazione ragionevole del rapporto prezzo-prestazioni, rendendo difficile e impossibile un confronto delle offerte". La ricorrente deve inoltre sopportare la tassa di giustizia di 4mila franchi. Quanto al concorso, è poi stato attribuito a una società del Luganese per un importo di 2,1 milioni di franchi.

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