Luganese

Lugano, per un centinaio di franchi la causa è inutile

Il Tribunale federale dà ragione alla Sezione del lavoro, invitata a evitare ricorsi ‘sproporzionati’, per due giorni di indennità a un disoccupato.

(Archivio/Ti-Press)
28 agosto 2019
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Una battaglia legale condotta fino al Tribunale federale per una manciata di soldi. Fosse una vertenza fra privati, potrebbe anche starci: ognuno fa quel che vuole col proprio denaro. In questo caso, però, il braccio di ferro giuridico coinvolge un ente pubblico. Allora tutta la storia prende un’altra piega e presta inevitabilmente il fianco a critiche, visto che ci sono in ballo i soldi dei contribuenti. Critiche messe nero su bianco anche dai giudici di Mon Repos che nelle conclusioni della sentenza non esitano a esprimere rimproveri, anche se riconoscono la fondatezza del ricorso presentato dalla Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

La frase merita di essere riportata: “Benché la decisione di presentare un ricorso in questi casi competa unicamente all’Amministrazione, quest’ultima è comunque invitata a considerare l’adagio ‘minima non curat praetor’, quando l’inoltro di un rimedio giuridico, ancorché vincente, è in definitiva manifestamente sproporzionato, già solo a causa dei costi amministrativi occasionati, rispetto al vantaggio conseguito”. E nella fattispecie stiamo parlando di due giorni di indennità giornaliera basata su un guadagno assicurato modesto, in concreto quantificabili in al massimo poco più di un centinaio di franchi. La vicenda riguarda un uomo di 54 anni residente nel Luganese. Il suo ultimo lavoro è stato quello di interprete/traduttore. Fino alla primavera dell’anno scorso, dopodiché si è annunciato all’Ufficio di collocamento di Lugano ed è iscritto, al 50%, all’assicurazione contro la disoccupazione dal 13 aprile 2018. Un’iscrizione a metà tempo visto che l’assicurato è al beneficio di un quarto di rendita di invalidità dal 1° novembre 2012 e di mezza rendita dall’aprile 2014.

Ebbene, per non avere effettuato sufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti all’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione (nel periodo di disdetta), ossia dall’11 gennaio 2018 al 12 aprile 2018, il 54enne è stato sanzionato dall’Ufficio di collocamento che non gli ha versato l’equivalente di dodici giorni di indennità di disoccupazione (come detto, poco più di un centinaio di franchi). La decisione è andata di traverso all’uomo che ha interposto ricorso e il 30 gennaio di quest’anno il Tribunale delle assicurazioni del Cantone ha parzialmente accolto il suo ricorso riformando la decisione nel senso di ridurre la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione da dodici a dieci giorni. Però, la Sezione del lavoro del Cantone ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente l’annullamento del giudizio cantonale e la conferma della prima decisione. In altre parole, è controversa soltanto la commisurazione della sanzione. E la questione si riduce nello stabilire se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale, diminuendo la sanzione comminata all’opponente da dodici a dieci giorni.

La Sezione del lavoro e la Corte cantonale sono concordi nel definire lieve la colpa dell’assicurato. Secondo le direttive, la sanzione di 12 giorni decisa dall’Amministrazione si situa al minimo della forchetta prevista in questi casi. L’uomo ha comunque lavorato durante il periodo di disdetta e questo potrebbe forse essere un motivo a suo favore. Tuttavia, ricorda il Tribunale federale, bisogna effettuare ricerche di lavoro già nel termine di disdetta: questo rientra fra gli obblighi basilari dell’assicurazione contro la disoccupazione. Dunque, giurisprudenza alla mano e richiamando i vari articoli di legge, i giudici di Mon Repos hanno annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone e confermato la prima decisione dell’Ufficio regionale di collocamento.

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