Luganese

Espulsa, chiede la terza eccezione per un battesimo: respinta

No del Taf all’istanza della donna che domandava di assistere alla cerimonia per il nipote. Le erano state già accordate due deroghe per altrettanti matrimoni

12 giugno 2019
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Nessuna eccezione. Non potrà partecipare al battesimo del nipote la donna – cittadina dominicana e italiana –, condannata nel 2013 e successivamente espulsa per un periodo di sette anni dalla Svizzera a causa del reato commesso. Il Tribunale amministrativo federale (Taf) ha infatti respinto la richiesta di sospendere il divieto d’entrata pronunciato nell’aprile del 2017 dalla Segreteria di Stato della Migrazione (Sem).

Nel settembre di sei anni fa, la donna fu condannata per tentato omicidio intenzionale alle Assise criminali di Lugano per aver ferito al collo, durante una collutazione, l’amante con un’arma bianca. La Corte pronunciò una pena di 36 mesi, 18 dei quali sospesi condizionalmente per 3 anni. Nel 2014 le fu revocato il permesso di domicilio; decisione poi confermata da Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e in via definitiva dal Tribunale federale. Dopo il divorzio – nel 2015, da un cittadino italiano residente a Lugano –, la condannata lasciò nel 2016 il Paese, andando a risiedere in Italia. Da allora, la donna ha più volte ricorso contro il divieto d’entrata, in considerazione del fatto che in Svizzera siano rimasti a vivere entrambi i figli (maggiorenni).

In due occasioni la Sem ha concesso la sospensione temporanea del divieto: per i matrimoni civile e religioso di uno dei figli. Altrettante volte (feste natalizie in un caso e nascita del primo nipote in un altro) questo diritto è stato negato. A cadere ora è definitivamente anche l’ultima richiesta, formulata pochi mesi sempre per ragioni famigliari: assistere al battesimo del nipotino. A essere impugnata è stata la decisione (negativa) della Sem in merito, emanata ad aprile. La ricorrente ha inoltrato quindi al Taf un “ricorso urgente”, chiedendo “un provvedimento d’urgenza che provvisoriamente salvaguardi il diritto di visita”, nonché l’annullamento della decisione impugnata. Due istanze simili ma giuridicamente differenti, e che secondo la sentenza del Taf del 3 giugno scorso si confondono.

La Corte ha stabilito che non è possibile emanare una decisione urgente perché non ci si trova in una situazione in cui “si tratta di conservare uno stato di fatto o di salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”. Se questa fosse stata per ipotesi concessa, ma fosse stata invece confermato il divieto della Sem, “la ricorrente avrebbe beneficiato della sospensione richiesta senza averne diritto”. E la seconda richiesta? Stralciata, in quanto il battesimo del nipote si è nel frattempo tenuto.

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