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Riprende la battaglia legale contro l’asfaltificio di Iragna

La seconda domanda di costruzione raccoglie tre opposizioni: la nuova pianificazione di Riviera per le aree industriali escluderebbe simili impianti

L'impianto sostituirebbe l'attuale e diventerebbe il maggior fornitore nel Sopraceneri (Ti-Press)
16 luglio 2021
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Nuovo asfaltificio di Iragna: dopo le recenti critiche politiche espresse da tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale, riprende la battaglia legale. Con opposizioni inoltrate nei giorni scorsi al Municipio di Riviera, tre confinanti – due privati e un’importante ditta di estrazione e lavorazione della pietra – hanno impugnato anche la nuova domanda di costruzione deposita in Comune dalla Comibit Sa di Taverne che intende sostituire l’attuale suo impianto, da anni presente nella zona artigianale/industriale Piretta, con uno tutto nuovo in grado di produrre una quantità quasi doppia di miscele bituminose rispetto a oggi, dotandosi peraltro di una torre alta 38 metri per l’espulsione dei fumi, fino a diventare l’impianto di riferimento per tutto il Sopraceneri.

I precedenti tre ‘no’

La domanda di costruzione prima versione, risalente al 2015, puntando sempre al raddoppio della produzione mirava per contro a una ristrutturazione della struttura esistente. Prima versione che era stata bocciata dall’allora Municipio di Iragna, poi dal Consiglio di Stato e nel 2019 anche dal Tribunale amministrativo cantonale (Tram) espressisi su alcune opposizioni e ricorsi: nei primi due casi non accettando che la torre per l’evacuazione dei fumi raggiungesse l’altezza di un palazzo di dieci piani, ossia quasi quattro volte il limite massimo ammesso di dieci metri sancito dalle Norme d’attuazione del Piano regolatore; al terzo stadio ricorsuale il Tram – la cui decisione è cresciuta in giudicato perché nessuno si è rivolto al Tribunale federale (Tf) – aveva pure bocciato la domanda di costruzione ravvisando un mancato rispetto della distanza minima dal bosco (10 metri) ma dando luce verde alla torre in applicazione della deroga prevista per i corpi tecnici e impianti speciali.

Quella decisione vecchia di 30 anni

Ora con la seconda domanda di costruzione la Comibit Sa ha tenuto buono l’ok dato dal Tram alla torre di 38 metri e ha adeguato la distanza dal bosco. Ma già su questi due punti uno dei tre opponenti (un privato confinante patrocinato dall’avvocato Filippo Gianoni) mostra tutta la sua determinazione dicendosi pronto ad andare fino al Tf di Losanna e, rispettivamente, sollecitando una verifica da parte dell’Ufficio forestale di circondario “che tenga conto anche di eventuali tagli abusivi di piante”. Quanto al camino, prosegue l’opposizione, la deroga riconosciuta dal Tram “si fonda su una decisione del Tf risalente al 1989, ossia a più di trent’anni fa, quando la sensibilità ambientale e d’inserimento paesaggistico erano completamente diverse e anche gli interessi da ponderare”. Da qui l’annunciata volontà di richiedere al Tf un nuovo giudizio “che faccia la necessaria chiarezza”.

Le principali critiche

Ma i punti salienti dell’opposizione sono altri. In particolare viene evidenziato che la domanda di costruzione “è contraria alla Zona di pianificazione (Zp) concernente i comparti produttivi del Comune di Riviera”. Pubblicata nel settembre 2019, sospende per alcuni anni ogni possibilità edificatoria in questo ambito e “ha quale obiettivo un’armoniosa convivenza delle attività con abitanti e territorio”. Secondo l’apposita scheda di pianificazione della Zp, prosegue l’opposizione, “per le sette aree industriali presenti sul territorio comunale non saranno ammessi la costruzione, fra le altre cose, anche di impianti di produzione di bitumi e cemento”. Pertanto, la domanda “dev’essere decisa negativamente ponendosi in chiaro contrasto con lo studio pianificatorio in atto e vista la seria intenzione dell’autorità comunale di voler modificare la pianificazione vigente”. Proprio a questo riguardo, “trattandosi di un grande e complesso progetto, che deroga su più punti dell’attuale Piano di utilizzazione, esso dev’essere oggetto di un’ampia ponderazione degli interessi che può essere attuata solo nell’ambito della revisione del Piano regolatore che dovrà obbligatoriamente precedere quella edilizia”.

Detto altrimenti, l’autorizzazione a costruire “può essere rilasciata soltanto se l’intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal Piano regolatore e se si integra convenientemente”, per il caso specifico, in una zona che è “mista artigianale, industriale e commerciale”. In questo senso viene evidenziato che l’attività della Comibit nel comparto Piretta di Iragna, dove i macchinari di produzione “hanno un ruolo preponderante se non esclusivo, è compatibile solo con una zona industriale e non con una zona mista come quella in esame”. Infatti l’impianto “produce emissioni sull’intero arco della giornata”, un punto ritenuto sensibile se si pensa alla polvere, all’impatto visivo, al tipo di movimenti e all’immagine”. Lo stesso Tf – annota ancora l’opponente – ritiene d’altronde che un impianto di calcestruzzo “paragonabile in tutto a un asfaltificio, non è compatibile né con la zona residenziale né con quella artigianale”.

Traffico, fumi, rumori e distanza dal fiume Ticino

Sulla strada del nuovo impianto vi sono poi anche aspetti di urbanizzazione irrisolti, sempre stando all’opponente: a fronte di un via-vai di camion doppio rispetto a oggi, infatti, “la zona non potrà assorbire l’enorme traffico generato dall’impianto dimensionato per servire tutto il Sopraceneri” e questo anche perché “l’accesso viario non è conforme essendo garantito da una semplice strada patriziale. Inoltre la particella non essendo allacciata alla canalizzazione risulta non urbanizzata né edificabile”. Pure sollevati dubbi sull’impatto fonico dell’impianto stesso, sui fumi che uscirebbero dall’alto camino nonostante l’applicazione di filtri di ultima generazione, sul traffico generato e sul suo rumore, come pure sulla concessione di una deroga che impone una distanza minima di 40 metri dal fiume Ticino, area nella quale “è consentito realizzare impianti a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente e ponti”, ma non asfaltifici.

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