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'Non eravamo informati sulla normativa'. La Coop giustifica così la vendita di canapa light senza autorizzazione

13 luglio 2017
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La Coop non era a conoscenza della necessità di possedere un'autorizzazione per la vendita delle sigarette alla canapa in Ticino, giunte sugli scaffali di alcuni negozi Coop negli scorsi giorni. È quanto il grande distributore spiega, in una nota scritta, rispondendo alla 'Rsi'. Ricordiamo che oggi una retata della polizia ha portato al sequestro di alcune decine di stecche dai negozi di Tenero, Canobbio e Grancia. Una giustificazione a cui il portavoce della Polizia cantonale Renato Pizolli replica spiegando che lo scorso febbraio è stato pubblicato un comunicato che spiegava le normative vigenti, che riprendiamo integralmente qui di seguito:

Il consumo di cannabis con basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), inferiore all'1%, è consentito in Svizzera in base all'attuale legislazione federale. La vendita a persone, unicamente maggiorenni, e la sua coltivazione necessitano comunque, in Ticino, di autorizzazione e/o notifica. Inoltre, la vendita di prodotti destinati ad essere fumati deve rispettare anche altre norme federali, in particolare l'ordinanza sui prodotti del tabacco (Otab).

Il dibattito sul consumo e la coltivazione della canapa in Svizzera permane di attualità. La marijuana è considerata uno stupefacente e la sua coltivazione, vendita e consumo con un alto tenore di Thc, il principio attivo della droga, permangono vietate ai sensi della Legge federale sugli stupefacenti (Lstup). Recentemente si è assistito ad un nuovo fenomeno che vede in vendita sul mercato varietà di cannabis con un tenore di THC inferiore all'1%. Per sgomberare il campo da dubbi ed interpretazioni erronee si intende fare chiarezza. Si evidenzia che chi consuma soggiace alla Legge federale sugli stupefacenti che considera droga la marijuana con un tenore di Thc superiore all'1%. In caso di contestazioni sul contenuto di Thc si procede con la procedura ordinaria che implica un verbale di interrogatorio, il sequestro della sostanza e un rapporto al Ministero Pubblico o al Magistrato dei minorenni. Dopodiché si analizzerà la canapa, che se superiore all'1% di THC è considerata stupefacente e quindi il consumatore oltre che venir sanzionato in base alla Lstup sarà chiamato a pagare i costi derivanti dall'analisi.

Diverso invece il discorso per chi coltiva e/o vende la canapa con basso tenore di Thc. Tali attività necessitano di preventiva notifica o autorizzazione cantonale. Infatti soggiacciono, oltre alla Lstup, pure alla Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio (Lcan). In Ticino la coltivazione della canapa all'interno e all'esterno permane subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale. Inoltre, ogni coltivatore deve essere a conoscenza della concentrazione di THC della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove. La vendita al dettaglio di canapa, consentita solo per consumatori maggiorenni, deve essere autorizzata dal Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il richiedente deve quindi presentare l'apposita domanda di autorizzazione. Chi è in possesso dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all'Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati. Questi prodotti dovranno pure avere avuto preventivamente il benestare dall'Ufficio federale della sanità che ne certifichi il basso tenore di THC (inferiore all'1%).

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